Quando il contratto di trasporto stipulato fra committente e vettore viene stipulato in forma scritta, lo stesso o la fattura emessa dal vettore deve distintamente evidenziare, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante.
L’importo da evidenziare deve corrispondere ai chilometri percorsi per l’esecuzione della prestazione contrattuale moltiplicati per il costo medio chilometrico determinato per il mese precedente.
Nel caso in cui le prestazioni di autotrasporto abbiano una durata superiore ai 30 gg, il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto o da indicare distintamente in fattura, qualora si sia verificata nel mese successivo, una variazione superiore al 2%, deve essere adeguato al nuovo costo medio del gasolio.
Qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, la fattura che viene emessa dal vettore deve obbligatoriamente indicare, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante.
Inoltre, vengono previste in tale fattispecie delle tariffe minime corrispondente al costo del carburante.
Inoltre, vengono previste in tale fattispecie delle tariffe minime corrispondenti agli altri costi di esercizio diversi da quelli del carburante.
Il termine di pagamento del corrispettivo, nel caso di trasporto effettuato da autotrasportatori, è fissato in 30 gg dalla data di emissione della fattura, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti.
Nel caso di mancato rispetto del termine, il creditore ha diritto agli interessi di mora (attualmente pari al’11,10%).
L’azione di vettore si prescrive, nel caso di contratto stipulato in forma scritta, in 1 anno.
Nel caso di contratto non stipulato in forma scritta l’azione del vettore si prescrive nel termine più lungo di 5 anni dal completamento della prestazione di trasporto.
In caso di violazione delle suddette norme vengono previste, in capo ai committenti, le seguenti sanzioni :
- esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;
- esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti per legge.
Tali sanzioni non si applicano nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme all’accordo volontario concluso tra la maggioranza delle associazioni dei vettori e dei committenti rappresentanti nella Consulta regionale per l’autotrasporto e per la logistica.