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01/09/2008
PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE

Detraibilità dell’Iva

Fino al 31.12.2006: Iva indetraibile per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande.

 

Finanziaria 2007: Iva detraibile solo per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione

 

Dal 1° settembre 2008: L’IVA E’ DETRAIBILE.

La detrazione dell’imposta pagata sulle prestazioni in esame presuppone il possesso della fattura la quale, pertanto, deve essere espressamente richiesta, non oltre il momento di effettuazione delle stesse, atteso che le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono menzionate tra le operazioni per le quali l’emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente. Le annotazioni di tali fatture nel registro degli acquisti può essere optata con modalità semplificate, se l’importo delle stesse non è superiore a 154,94 euro ossia si possono registrate in un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri attribuiti alle singole fatture al destinatario, l’ammontare complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta.

 

Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’affettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto. (es: il datore di lavoro potrà detrarre l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti contestatario della fattura.

N.B: Le modifiche in materia di iva non riguardano le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza.

 

            Decorrenza: la detrazione può essere optata per le prestazioni alberghiere e di ristorazione effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. Per determinare il momento di effettuazione dell’operazione occorre far riferimento, per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, al momento di emissione della fattura e che collegano a tale momento, da un lato, l’esigibilità dell’imposta e la nascita del diritto alla detrazione.

 

Deducibilità ai fini delle imposte sul reddito

 

RESTRIZIONE ALLA DEDUCIBILITA’ DEI COSTI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE.

 

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Modifica art. 54, comma 5, TUIR: le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Quindi le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, purché inerenti all’attività artistica o professionale, rilevano nella misura del 75 per cento, anziché del 100 per cento e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Considerato che la disposizione che limita al 75 per cento la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino alla stregua di spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza sono oggetto di una disciplina fiscale specifica che ne consente la deducibilità nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Si ritiene quindi che la limitazione al 75 per cento della deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande debba trovare generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la spese relativa venga sostenuta.

Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili dovranno essere assunte nella misura del 75% e saranno ammesse in deduzione nel limite del 50% (in sostanza, occorre calcolare il 50% del 75 per cento del costo relativo.