L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività.
Soggetti beneficiari ed esclusi: l’agevolazione è riservata ai soli titolari di reddito di lavoro dipendente operanti nel settore privato con qualsiasi tipo di contratto.
Limite di reddito: il limite massimo di € 30.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2007, che deve sussistere al fine di poter beneficiare dell’agevolazione, deve intendersi come ammontare complessivo riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 anche in relazione a più rapporti di lavoro.
Principio di cassa: L’imposta sostitutiva del 10% si applica sulle somme a titolo di premio e sui compensi relativi a prestazioni effettuate nel periodo compreso tra l’1.7 e il 31.12.08, a condizione che in tale periodo vengano effettivamente erogati dal datore di lavoro.
Applicazione dell’imposta: l’imposta sostitutiva, se non trattenuta direttamente dal sostituto d’imposta , può essere applicata dal lavoratore in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, ove ne ricorrano i presupposti.
Rinuncia all’applicazione del regime sostitutivo: anche nei casi in cui il sostituto d’imposta sia direttamente tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, il lavoratore può rinunciare alla stessa facendone richiesta scritta al proprio datore di lavoro. Tale ipotesi si presenta nel caso in cui l’imposta sostitutiva si presenti meno conveniente di quella ordinaria in presenza di oneri deducibili o detraibili.
Irrilevanza ai fini dell’ISEE: il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE del percipiente en del suo nucleo familiare, mentre concorre alla verifica delle condizioni per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali cui non si riferisce l’ISEE.