1. Requisiti per il diritto a pensione di anzianità
Sono cambiati i requisiti di accesso a pensione e anzianità.Mantiene il diritto a pensione di anzianità, indipendentemente dall’età anagrafica, chi matura i 40 anni di contribuzione. Per quanto riguarda l’accesso al pensionamento con i 35 anni di contributi, viene, innanzitutto, abolito lo scalone che consentiva l’accesso al pensionamento con i 60 anni di età per i lavoratori dipendenti e 61 per i lavoratori autonomi. Tale requisito anagrafico è sostituito, per il periodo gennaio 2008 – giugno 2009, da un requisito pari a 58 anni per i lavoratori dipendenti e a 59 per i lavoratori autonomi, da far valere in concomitanza con i 35 anni di contribuzione. A partire dal luglio 2009, poi, il requisito minimo di età è gradualmente elevato e, fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione, è aggiunto un ulteriore requisito rappresentato da una “quota” determinata dalla somma del numero di anni anagrafica e quelli di anzianità contributiva. Tale requisito, che per il primo periodo è fissato in quota 95 e quota 96 rispettivamente per i lavoratori dipendenti e quota 98 per gli autonomi, quando il requisito minimo di età sarà 60 e 61 anni.Si riportano di seguito due tabelle riepilogative suddivise tra lavoratori dipendenti pubblici e privati, e lavoratori autonomi.
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
Periodo | Requisito di età anagrafica | Somma di età anagrafica e anzianità contributiva |
1.1.2008 – 30.6.2009 | 58 anni di età | ----- |
1.7.2009 – 31.12.2010 | 59 anni di età | 95 |
1.1.2010 – 31.12.2012 | 60 anni di età | 96 |
Dall’1.1.2013 | 61 anni di età | 97 |
Lavoratori autonomi
Periodo | Requisito di età anagrafica | Somma di età anagrafica e anzianità contributiva |
1.1.2008 – 30.6.2009 | 59 anni di età | --------- |
1.7.2009 – 31.12.2010 | 60 anni di età | 96 |
1.1.2010 – 31.12.2012 | 61 anni di età | 97 |
Dall’1.1.2013 | 62 anni di età | 98 |
2. Decorrenze della pensione di anzianità
Per le pensioni acquisite con anzianità contributiva inferiore ai 40 anni resta invariato il regime delle decorrenze previsto dalla legge n. 243 che prevede soltanto due finestre ogni anno per le pensioni il cui diritto venga raggiunto con un’anzianità contributiva inferiore ai 40 anni.Per le pensioni acquisite con 40 di contributi, si prevede che il Governo si impegni a stabilire entro il 2011 la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime. Si stabilisce, inoltre, che per coloro che maturano il requisito in questione entro il 2011, sia mantenuta l’attuale disciplina che prevede quattro finestre ogni anno.Si riportano di seguito le tabelle delle decorrenze:
Lavoratori dipendente – accesso con meno di 40 anni di contribuzione
Data maturazione requisiti | Decorrenza |
Entro il 2° trimestre dell’anno | 1° gennaio anno successivo |
Entro il 4° trimestre dell’anno | 1° luglio anno successivo |
Lavoratori Dipendente – accesso con almeno 40 anni di contribuzione
Data maturazione requisiti | Decorrenza |
Entro il 1° trimestre e 57 anni al 30 giugno | 1° luglio |
Entro il 2° trimestre e 57 anni al 30 settembre | 1° ottobre |
Entro il 3° trimestre | 1° gennaio |
Entro il 4° trimestre | 1° aprile |
Lavoratori Autonomi – accesso con meno di 40 anni di contribuzione
Data maturazione requisiti | Decorrenza |
Entro il 2° trimestre dell’anno | 1° luglio anno successivo |
Entro il 4° trimestre dell’anno | 1° gennaio secondo anno successivo |
Lavoratori Autonomi – accesso con almeno 40 anni di contribuzione
Data maturazione requisiti | Decorrenza |
Entro il 1 ° trimestre dell’anno | 1° ottobre |
Entro il 2° trimestre dell’anno | 1° gennaio |
Entro il 3° trimestre dell’anno | 1° aprile |
Entro il 4° trimestre dell’anno | 1° luglio |
3. Decorrenza della pensione di vecchiaia
Una novità assoluta contenuta nella legge è quella che riguarda l’introduzione delle finestre per le pensioni di vecchiaia. La norma è la stessa che disciplina le decorrenze per le pensioni di anzianità acquisite con 40 anni di contribuzione.Pertanto, i soggetti che maturano i requisiti dal gennaio 2008 ed entro il 2011, potranno accedere al pensionamento secondo le finestre previste per l’accesso a pensione con almeno 40 anni di contributi.