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03/07/2008
MODIFICHE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE DELL'APPALTATORE

Il D.L. n. 97 del 3.06.2008 ha comportato le seguenti soppressioni :

-         In capo al subappaltatore, dell’obbligo di comunicare all’appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera e di attestare il versamento delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti occupati nel cantiere mediante un Mod. f24 per ogni singolo subappalto, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, o un’asseverazione da parte di soggetti abilitati;

-         In capo all’appaltatore, dell’obbligo di comunicare al committente il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore e della possibilità di essere esonerato dalla responsabilità solidale, attraverso l’acquisizione della documentazione relativa alla puntuale effettuazione degli adempimenti cui è tenuto il subappaltatore;

-         In capo al committente della sanzione amministrative da € 5.000 a € 200.000, in caso di pagamento del corrispettivo senza aver accertato il corretto assolvimento degli adempimenti previsti.

La nuova impostazione corrisponde a una precisa richiesta avanzata dall’Ance (Associazione nazionale costruttori edili), la quale aveva evidenziato al Governo i problemi pratici derivanti :

-         Per le imprese associate – da un’eccessiva estensione della responsabilità solidale.