La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo viene concessa sulla base della sussistenza di obiettiva difficoltà del contribuente valutata tenendo conto di indici stabiliti omogeneamente riducendo al minimo la scrupolosità dei ogni singolo Agente.
1. Importi pari o inferiori ad € 5.000
Per questo tipo di istanze sono previste modalità di controllo semplificate di concessione della dilazione, basta allegare un’istanza motivata di parte che non sarà oggetto delle approfondite analisi sulla reale sussistenza della temporanea situazione di difficoltà. Anche il numero massimo delle rate concedibili è così distinto :
- Fino ad € 2.000,00 max 18 rate;
- A partire da € 2.001 fino ad € 3.500 max 24 rate;
- A partire da € 3.501 fino a € 5.000 max 36 rate;
2. Importi superiori ad € 5.000In questa fascia avviene un controllo analitico relativo all’obiettiva fase di difficoltà affrontata dal richiedente e viene anche svolto in maniera differenziata a seconda che l’istanza sia presentata da :
- Persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali agevolati;
- Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.
Le istanze di rateazione presentate dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali agevolati vengono esaminate tenendo conto :
- Indicatore della situazione economica equivalente (modello ISEE), del nucleo familiare del debitore;
- L’entità del debito calcolata tenendo conto delle somme iscritte a ruolo residue al netto eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.
Sulla base del modello Isee allegato all’istanza verranno individuate una serie di classi di Isee dell’ampiezza di € 5.000. A ciascuna di tali classi corrisponde un importo che esprime la soglia di debito o soglia di accesso a partire dalla quale il contribuente non è in condizione di assolvere l’obbligazione di un’unica soluzione e deve essere considerato in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà.
- Se il debito è INFERIORE alla soglia di accesso la dilazione non può essere concessa;
- Se il debito è almeno PARI alla soglia di accesso la dilazione deve essere concessa.
Poiché l’Isee ha un periodo di riferimento annuale, una volta stabilito che il contribuente può accedere al beneficio della dilazione si divide per 12 il valore della soglia di accesso e si individua così l’importo il cui onere può essere sopportato mensilmente da debitore e l’importo minimo della rata non può essere inferiore a € 100,00 ed il numero massimo di rate concedibili è di € 72,00.
Dividendo il debito da rateizzare per l’importo della rata indicativa si ottiene in maniera indicativa il numero massimo di rate concedibili ma il contribuente può comunque richiedere la rateazione per un numero di rate inferiore a quelle concedibili.
SOCIETA’ DI CAPITALI, COOPERATIVE, MUTUE ASSICURATRICI, SOCIETA’ DI PERSONE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITA’ ORDINARIA
Per questo tipo di società, l’Equitalia ritiene che debba sussistere uno stato reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente le obbligazioni.
La valutazione deve avvenire alla luce della capacità della società di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.