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27/03/2008
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Il DM 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Non più, quindi agli impianti di tipo civile, ma anche per quelli non civili, cosa peraltro che avveniva per gli impianti elettrici ma non per quelli a gas.

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Sono classificati in 7 tipologie:

 

a)      impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere

b)      impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;c)      impianti di riscaldamento , di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;d)      impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;e)      impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione;f)       impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;g)      impianti di protezione antincendio.  

Altre novità per le imprese abilitate

 

Il Decreto Ministeriale ribadisce come nella vecchia normativa, che gli impianti possono essere installati ed essere oggetto di manutenzione solamente da imprese con all’interno un soggetto che abbia i requisiti professionali, non da soggetti che non siano imprese anche se posseggono i requisiti professionali.

Responsabile tecnico :

è chiarito che il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Per le imprese non installatrici, purchè abbiano all’interno uffici tecnici e responsabile tecnico è chiarito che sono esclusivamente autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti, non altri impianti.

A tali imprese non è assolutamente permesso installare ad altri soggetti anche si tratta di imprese consociate partecipate o simili.

Il Decreto Ministeriale n. 37 inserisce un’altra differenzia sostanziale nelle prescrizioni riguardanti l’obbligo di registrazione degli impianti. Infatti, con la dicitura “per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, a)b)c)d)e)g) è redatto un progetto. Indica che è sempre obbligatorio un progetto. Secondo la tipologia e la dimensione di impianto, però il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, oppure può, come specificato, essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Mai è previsto il progetto del tecnico professionista per gli impianti della lettera d).

Sempre è previsto per il progetto per l’installazione degli impianti della lettera f) ma è un caso disciplinato da norme specifiche.

 

 

UNA NOVITA’ : LA DIRI

                                                Dichiarazione di residenza (art. 7 comma 6°)

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito, ma solo per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008 da una Dichiarazione di Rispondenza, resa da un Professionista iscritto all’Albo Professionale per le specifiche competenze tecniche richieste.

  

DEPOSITO PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL PROGETTO, DELLA DICHIRAZIONE DI CONFORMITA’ O DEL CERIFICATO DI COLLAUDO

 L’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla CCIAA.In questo modo pare superata la responsabilità, con le conseguenti sanzioni all’impresa per il non aver consegnato almeno semestralmente la dichiarazione di conformità alla CCIAA per le verifiche che le sono proprie.