Il libro unico del lavoro abroga libro matricola, libro paga e registro presenze. Con questa cadenza: libro matricola e registro presenze subito, a partire dalla pubblicazione del decreto governativo sulla Gazzetta Ufficiale; libro paga dal prossimo anno.Le aziende sono autorizzate a tenere il libro paga fino a dicembre 2008, e perciò a usarlo per il versamento dei contributi fino al 16 gennaio 2009. Uguale cadenza temporale anche per il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo dei lavoranti a domicilio.Il libro unico deve essere conservato per almeno cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. La tenuta e la conservazione possono essere assolti utilizzando uno dei seguenti sistemi: - Elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (con vidimazione anticipata dell’INAIL)- In alternativa, con numerazione e vidimazione fatte dai soggetti autorizzati dall’INAIL in sede di stampa del modulo continuo;- A stampa laser con autorizzazione preventiva INAIL;- Su supporti magnetici, garantendone consultabilità, inalterabilità, integrità e sequenzialità cronologica delle operazioni.Ogni annotazione relativa alla presenza o assenza dei lavoratori deve essere fatta utilizzando una causale precisamente identificata e in equivoca. In ogni caso la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore al mese, annotando questo fatto sul libro unico.Questo libro va conservato: presso la sede legale del datore di lavoro, o presso lo studio dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti abilitati, o presso la sede dei servizi di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese anche in forma cooperativa.Il libro va esibito agli organi di vigilanza:- In caso di lavori stabili, nel luogo in cui si esegue il lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronico;- In caso di lavori mobili o itineranti, nel luogo indicato dagli ispettori di vigilanza nel verbale;- I consulenti del lavoro e gli altri professionisti devono esibirlo entro 15 giorni dalla richiesta.Il decreto crea anche “elenchi riepilogativi mensili” a carico dei datori di lavoro che:- Impiegano almeno 11 dipendenti; in essi sono compresi anche i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione che sono iscritti nel libro unico;- Oppure operano in più sedi di lavoro.In questi due casi gli interessati devono esibire tali elenchi sul personale occupato e sui dati individuali relativi alle ferie, ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all’ultimo periodo di registrazione sul libro unico, anche suddivisi per ciascuna sede.Il personale ispettivo può richiedere gli elenchi fino a cinque anni indietro.I consulenti del lavoro e i professionisti abilitati che hanno un sistema di numerazione unitaria del libro unico per i datori di lavoro assistiti devono:- Ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro;- Inviare in via telematica all’INAIL, in sede di prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei datori di lavoro con relativo codice fiscale;- Comunicare all’INAIL, entro 30 giorni, l’acquisizione di un nuovo datore di lavoro o la cessazione delle prestazioni per un datore di lavoro inserito nell’elenco