Secondo le nuove modifiche del “codice ambientale” sono i seguenti soggetti obbligati a presentare il modello Mud:
- Chiunque effettua raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale;
- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o litri al giorno dei propri rifiuti;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) d) e g) (ossia : rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali ; rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti dei fumi), con più di dieci dipendenti.
Sono invece esclusi dalla presentazione del modello MUD i seguenti soggetti :- Gli imprenditori agricoli ( ex art. 2135 c.c.), con un volume di affari non superiore ad € 8.000;- Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 212, comma 8;- Le imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, fanghi prodotti da potabilizzazione e depurazione delle acque, che non hanno più di dieci dipendenti ( in precedenza, l’esclusione era prevista per i soli artigiani con un numero di dipendenti non superiore a tre). Sono obbligati alla tenuta e alla compilazione del registro di carico e scarico i seguenti soggetti :- Chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c),d) e g), vale a dire : rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi), indipendentemente dal numero dei dipendenti ( più o meno di dieci).