Individuazione del trasgressore – Studio associato: la sanzione per tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni va irrogata solo nei confronti del soggetto abilitato alla trasmissione, a prescindere dal soggetto che ha materialmente provveduto o avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione. In caso di studio associato, il soggetto abilitato è il professionista che ha assunto l’incarico della trasmissione, pertanto, l’eventuale sanzione sarà irrogata a carico dello stesso.
Cumulo giuridico – Visti di conformità infedeli: in caso di più visti di conformità infedeli relativi alle dichiarazioni presentate da differenti contribuenti, non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni in quanto non sussiste il legame strutturale o la connessione funzionale ed oggettiva tra le violazioni.
Ravvedimento operoso – Determinazione della sanzione e presentazione del Mod. Unico: in caso di trasmissione con ritardo non superiore a 90 giorni di un file contenente più dichiarazioni l’intermediario può applicare l’istituto del ravvedimento (versando la sanzione pari ad 1/8 del minimo) facendo riferimento alle sanzioni applicabili per ciascuna dichiarazione tardiva. Inoltre, per le dichiarazioni presentate con il Mod. Unico, ai fini del ravvedimento, va calcolata un’unica sanzione e non tante quante sono le dichiarazioni che confluiscono nel modello Unico.
Atto di contestazione: se un intermediario ha commesso più violazioni in anni diversi, le stesse devono essere contestate con tanti atti quanti sono gli anni interessati, e non con un unico atto.
Termine per l’accertamento: in caso di omessa trasmissione delle dichiarazioni, il termine per la notifica dell’atto di contestazione è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere trasmessa.
Dichiarazione integrativa o correttiva: la presentazione di una dichiarazione integrativa o correttiva da parte del contribuente, al fine di eliminare l’infedeltà del visto di conformità o dell’asseverazione, determina l’inapplicabilità della sanzione a carico dell’intermediario.