Dal 30 aprile 2008 in vigore la nuova disciplina su assegni e trasferimento di denaro contante.
Con l’adozione del decreto legislativo n. 231/2007 è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva del Parlamento e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE (cd. III direttiva antiriciclaggio), concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva della commissione 1° agosto 2006, n. 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione.
Il provvedimento, avente il compito di sistematizzare la materia disciplinata da numerosi interventi normativi, si occupa anche della disciplina dei mezzi di pagamento, con particolare riferimento agli assegni.
La nuova disciplina relativa agli assegni
L’art. 49, comma 7, stabilisce che i moduli di assegni, siano essi bancari o postali, devono essere muniti della clausola di non trasferibilità fin dal momento in cui sono rilasciati.
Questa previsione resta ferma sempre che il cliente non chieda il rilascio di moduli di assegni in forma libera.
Tuttavia, per scoraggiarne l’uso, è prevista un’imposta di 1,5 euro per ogni assegno libero rilasciato. In aggiunta a tale forma di imposizione tributaria, il legislatore ha voluto prescrivere, per ciascuna girata apposta sugli assegni in forma libera, che sia apposto, a pena di nullità il codice fiscale del girante.
L’art. 49 stabilisce inoltre che:
o Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
o Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (con l’indicazione, a titolo di esempio, di “a me medesimo”) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane spa;
o Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Le limitazioni alla circolazione del denaro contante
Il Decreto 231/2007 detta tali prescrizione:
o È vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli assimilati (libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore) in euro o in valuta estera per somme complessivamente pari o superiori a 5.000 euro. Il precedente limite era di 12.500 euro.
Il limite non si applica quando una delle parti è una banca o Poste Italiane.
Il nuovo limite si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, intendendo per tali le operazioni unitarie sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al limite di 5.000 euro, realizzate attraverso più operazioni, singolarmente di importo inferiore, effettuate in momento diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.
o Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro;
o I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, entro il 30 giugno 2009, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore a 5.000 euro;
o In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, all’istituto di credito, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento;
o È vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
Il decreto conferma inoltre che i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, altri soggetti che svolgono attività in materia contabile e tributaria) devono comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) le violazioni all’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
La violazione del divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante è punita con la sanzione dall’1 al 40% dell’importo trasferito. Tale sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.