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10/01/2008
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
  La Finanziaria 2008, con le disposizioni contenute nell’art. 1, c. 91, ha riproposto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti da privati alla data del 1° gennaio 2008.I relativi adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2008. 

La manovra 2008 consente la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2008, con possibilità di effettuare gli adempimenti connessi (redazione e giuramento della perizia e versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva) entro il 30 giugno 2008.

Requisito indispensabile per avvalersi della disposizione è dunque il possesso del bene alla data del 1° gennaio 2008 con la conseguenza che non possono essere oggetto di “rivalutazione” i beni ceduti prima e quelli acquistati dopo il 1° gennaio 2008.

In merito al requisito del possesso alla data di riferimento, si segnala che gli eredi che verranno in possesso del bene a titolo successorio dopo il 1° gennaio 2008, non potranno essere considerati formalmente possessori alla data di riferimento e non potranno procedere alla rivalutazione.

Essendo variata la data di riferimento del possesso del  bene oggetto di perizia, è possibile che alcuni soggetti, pur avendo già rivalutato, decidano di incrementare il valore dello stesso bene.

Ciò sarà ammissibile ma alla condizione di far giurare una nuova perizia e di corrispondere integralmente l’imposta sostitutiva di legge, senza possibilità di scomputare quanto già precedentemente pagato.

Il contribuente che si avvale per il medesimo bene della possibilità di rideterminazione del valore:

·        se ha già versato l’intera imposta dovuta può esclusivamente richiedere a rimborso l’imposta già versata;

·        se si è avvalso della facoltà di rateazione dell’imposta sostitutiva non è tenuto a versare la rata o le rate residue riferite alla precedente rivalutazione.

LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione si ricorda che l’agevolazione può essere fruita nella prospettiva della cessione di partecipazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria a norma dell’art. 67, primo comma, lettera c) e c)-bis del T.U.I.R.

Sul piano oggettivo può essere oggetto di rideterminazione il valore di:

a)      partecipazioni rappresentate da titoli (quali le azioni);

b)      quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di S.r.l.);

c)      diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.

 

Riguardo alle partecipazioni nei mercati non regolamentati occorre segnalare che:

-         occorrerà fare riferimento esclusivamente alla partecipazione detenuta alla data di riferimento (1° gennaio 2008);

-         in caso di possesso di una partecipazione qualificata, è consentito rideterminarne il valore anche in parte, limitatamente alla quota parte rappresentativa, idealmente, di una partecipazione non qualificata. In tale ipotesi, comunque, l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 4%;

-         qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, per individuare quelli per i quali è stato rideterminato il costo o il valore di acquisto si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi (metodo LIFO). La partecipazione rivalutata si considera acquisita alla data di riferimento della perizia (1° gennaio 2008)

LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI

Con riferimento alla rivalutazione dei terreni, il beneficio è riservato ai soggetti che producono e tassano i redditi rivenienti dalla loro cessione come “redditi diversi”. Ne sono quindi esclusi gli esercenti attività d’impresa.

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che siano rivalutabili il costo di acquisto dei:

1)      terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili, vale a dire i terreni sui quali è eseguita qualsiasi operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esclusione di opere per le edificabilità dei terreni, anche se realizzata al di fuori di strumenti urbanistici;

2)      terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (piano regolatore generale o, in mancanza, altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione);

3)      terreni agricoli, che possono generare plusvalenza, in caso di rivendita nel quinquennio (con esclusione di quelli acquistati mediante successione o donazione), oppure che possono divenire suscettibili di utilizzazione edificatoria ricadendo, in tal caso, in ipotesi simili a quella del punto precedente.

GLI ADEMPIMENTI VINCOLANTI

Il beneficio concesso è subordinato, per entrambe le tipologie di rideterminazione di valore (aree e partecipazioni), alla redazione di una perizia giurata di stima ed al versamento dell’imposta sostitutiva.

Per avvalersi della finestra introdotta con la Finanziaria 2008, i citati adempimenti dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2008.

Con particolare riferimento al termine per la redazione della perizia, si ricorda, comunque, che vigono regole diverse per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni. Più in particolare:

a)      per quanto concerne le partecipazioni societarie, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente alla cessione quote purché ovviamente entro il termine stabilito dalla norma (30 giugno 2008);

b)      riguardo alla rivalutazione dei terreni, l’Agenzia ha chiarito che non è consentita la redazione della perizia dopo la vendita del terreno stesso in quanto, nell’atto di cessione, deve essere indicato un valore del bene.

 

L’imposta sostitutiva dovuta si differenzia a seconda della tipologia di rivalutazione:

-        per le partecipazioni è necessario distinguere tra qualificate e non qualificate. Nel primo caso l’aliquota è del 4% sul valore della partecipazione; nel secondo del 2% sul valore della partecipazione;

-         per i terreni l’imposta è pari al 4%.

Così come per le precedenti edizioni, anche per la “nuova” rivalutazione prevista dalla finanziaria 2008, il versamento dell’imposta sostitutiva potrà avvenire in una unica soluzione, entro il 30 giungo 2008 ovvero in tre rate annuali di pari importo (da effettuarsi entro il 30 giugno 2008, 2009, 2010) sulle quali dovrà essere corrisposto l’interesse del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.