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09/01/2008
DEBITI TRIBUTARI: RATEAZIONE

In un momento di crisi economica, il Governo (con la legge finanziaria 2008) è intervenuto per fare fronte alle difficoltà finanziarie dei contribuenti che si trovano ad assolvere i debiti tributari. Cambiano le regole per la rateazione e si concede la possibilità di rateizzare anche gli avvisi bonari.

 

La Finanziaria 2008 ha apportato sostanzialmente le seguenti modificazioni:

 

-         ha innalzato il tetto per poter usufruire della rateazione, senza fideiussione (da 25.822.84 euro a 50 mila euro);

-         in alternativa alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria, nell’ipotesi di importo iscritto a ruolo superiore a 50 mila euro, il credito può essere garantito dall’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77;

-         l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del T.U. n. 131/1986. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca;

-         viene coordinato il comma 4-bis, dell’art. 19, inserendo il terzo datore d’ipoteca.

 

La rateazione degli avvisi bonari

La Finanziaria 2008, art 1, comma 144, ha introdotto la rateazione anche per gli avvisi bonari.

In particolare, dopo l’art. 3 del D.Lgs. n. 462/1997, è stato inserito l’art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute), con cui è stato disposto che le somme dovute per la liquidazione e per il controllo formale di cui all’art. 2, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.