Gli interventi di maggior rilievo tra quelli previsti dalla Finanziaria 2008 in tema di applicazione del reverse charge sono certamente quelli in tema di regime sanzionatorio.
Si è finalmente chiarito quali siano le conseguenze che possono derivare da eventuale errori compiuti dai contribuenti.
La nuova impostazione prevede due regimi sanzionatori differenziati a seconda del possibile danno che l’Erario possa subire dalla violazione; infatti:
1. saranno passibili di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta (con un minimo di euro 258) i soggetti (cessionari o committenti) che, avendone l’obbligo, non assolvono il tributo con l’inversione contabile, oppure i soggetti (cedenti o prestatori) che, avendo erroneamente applicato l’imposta ad un corrispettivo di una operazione in inversione contabile, ne omettano il versamento;
2. saranno passibili di una sanzione del 3% dell’imposta irregolarmente assolta (con un minimo di 258 euro) i soggetti che, non dovendo applicarla, hanno comunque esposto l’IVA sulla fattura; per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione, la sanzione non potrà comunque superare il tetto massimo dei 10.000 euro. Una importantissima precisazione riguarda la confermata possibilità di detrazione dell’imposta da parte del soggetto che riceve il documento che, dal punto di vista normativo, sembrava invece preclusa, anche dopo i recenti indirizzi della Corte di Giustizia UE del marzo 2007.
Nel caso di cedente o prestatore che ha addebitato erroneamente l’imposta omettendone il versamento, oppure di errore nell’assolvimento del tributo senza danno per l’erario, i soggetti sono solidamente responsabili per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni.
Infine, è punito con la sanzione tra il 5 ed il 10% del corrispettivo, il soggetto che non emetta fattura sia pure senza imposta ai sensi degli artt. 17 e 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972; rimane fermo, in capo al cessionario o committente, l’obbligo di regolarizzare l’omissione entro i quattro mesi successivi alla effettuazione dell’operazione, applicando comunque il meccanismo della inversione contabile.
General contractor e nuovo art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 (dal 1° febbraio 2008)
Mediante l’aggiunta di un nuovo periodo alla lett. a) dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, viene prevista l’esclusione del meccanismo della inversione contabile nell’ipotesi in cui le opere siano rese al committente per il tramite dell’intervento di un contraente generale che cura la totalità dei lavori.
La nuova impostazione si applicherà a decorrere dal 1° febbraio 2008.
“Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.