Si ricorda che: la casa si definisce rurale quando sussistono caratteristiche oggettive dell’immobile e soggettive dell’utilizzatore come specificato dall’articolo 9, comma 3, del D.L.557/93, integrato dal collegato alla Finanziaria 2007; i nuovi estremi possono essere consultati presso i Comune di appartenenza dei terreni, negli uffici provinciali dell’agenzia del Territorio o sul sito www.agenziaterritorio.gov.it.