L’Agenzia delle entrate, nelle Riss. N. 124/E e n. 127/E di inizio giugno ha fornito alcune precisazioni sulla detrazione per spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia, affrontando tra l’altro le questioni del nuovo limite di spesa di 48.000 euro per abitazione e dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della mano d’opera.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano altresì quelle sostenute in relazione agli acquisti di beni e di servizi di seguito indicati:
La risoluzione dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che per le cessioni di box e di posti auto pertinenziali avvenute successivamente alla data del 4 luglio 2006, gli acquirenti possono beneficiare delle detrazione d’imposta del 36% ai fini IRPEF, anche in assenza in fattura dell’indicazione del costo della relativa manodopera.
La procedura è sempre la stessa, occorre, quindi mandare la lettera al Centro Operativo di Pescara e fare pagamente mediante bonfico. L’unica cosa diversa è che la lettera a Pescara può essere inviata anche dopo aver comperato il box, ma entro il termine della dichiarazione.
Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera utilizzata per i lavori di costruzione e ristrutturazione sia distintamente evidenziata in fattura.
Tale obbligo sorge in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006: è a tale proposito osservato dall’Agenzia che le spese potrebbero riguardare fatture emesse anteriormente alla data indicata, in un momento in cui ai fini della detraibilità delle spese, non era obbligatoria la distinta indicazione in fattura del costo della manodopera.
Secondo le precisazioni fornite nella risoluzione, in presenza di fatture prive dell’indicazione del costo della manodopera , in quanto emesse precedentemente all’introduzione di tale condizione, il contribuente non decade dall’agevolazione fiscale e può continuare a detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione, senza che sia necessario richiedere all’emittente un’integrazione delle fatture.
La risoluzione dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che un contribuente che abbia effettuato interventi di ristrutturazione per i quali abbia richiesto i benefici fiscali previsti per gli interventi di recupero edilizio di cui alla legge . 449/1997 (36%) non può godere dell’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica previsti per la legge Finanziaria 2007 (55%) per i lavori volti ad ottenere un risparmio energetico effettuati nell’ambito della ristrutturazione.
Il documento ha poi ricordato che per godere della detrazione del 55% non è necessario inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori, mentre occorre:
- acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto;
- trasmettere i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati