Come è noto, l’art. 110, comma 10, T.U.I.R. non consente la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea, aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con apposito decreto ministeriale (vedi allegato 1), in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
Il successivo comma 11 inibisce l’applicazione di tale norma, qualora le imprese residenti forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti, che risultino applicabili gli artt. 167 o 168, concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
La norma, che in origine trovava applicazione solo alle operazioni infragruppo, ha un intento antielusivo, al fine di impedire la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari, con regime fiscale privilegiato.
In forza di quanto previsto dall’art. 110, comma 11, secondo capoverso, T.U.I.R., l’ufficio, prima di emettere l’avviso di accertamento, deve notificare al contribuente un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 gg, la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L’assenza di idoneità delle prove addotte dovrà essere indicata da parte dell’ufficio impositore, nelle motivazioni nell’avviso di accertamento.
I presupposti probatori indicati dalla norma sono alternativi, così che il contribuente può limitarsi a fornire elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza anche di uno solo di essi.
L’ultimo capoverso del citato comma 11, subordina inoltre la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi alla separata indicazione, in sede di dichiarazione dei redditi, dei relativi ammontari dedotti, al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria il monitoraggio, costante ed efficace, delle operazioni intercorse con Paesi a regime fiscale privilegiato.
Pertanto, attraverso il meccanismo delle variazioni in aumento e in diminuzione verranno esposti e neutralizzati i costi in dichiarazione.