Con decisione del Consiglio del 18 giugno 2007 è stata autorizzata dalla UE l’introduzione, in deroga ai principi ordinari, di una misura forfetaria di detrazione, che limita al 40% la detrazione in relazione all’IVA pagata dal 27 giugno 2007.
Modalità e limiti per la detrazione e il recupero dell’impostaFino al 13 settembre 2006, le possibili alternative sono tre, e precisamente:
1) con i ricorsi avviati prima del 14 settembre 2006 contro il diniego dell’Ufficio alle istanze di rimborso presentate da alcuni contribuenti;
2) con l’istanza di rimborso a forfait (da presentare entro il prossimo 20 settembre 2007 in forma esclusivamente telematica) sulla base della misura individuale con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007, per il recupero dell’Iva non detraibile nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Con C.M. n. 28/E/2007 è stata delineata una procedura semplificata che permette di evitare il ricalcolo degli effetti ai fini delle II.DD. e della qualificazione della variazione IVA da applicare in caso di rivendicate dei veicoli oggetto dell’istanza;
3) con l’istanza di rimborso in base a documentazione “analitica”, a mezzo istanza ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, per i contribuenti che non presenteranno l’istanza telematica entro il 20 settembre 2007. Tale procedura potrà essere praticata entro il 14 novembre 2008.
In relazione invece al periodo 14 settembre 2006 – 26 giugno 2007, la detrazione si esercita in sede di liquidazione periodica (o dichiarazione annuale), secondo gli ordinari principi previsti dall’art. 19. Dal 27 giugno 2007, la detrazione da esercitare in sede di liquidazione periodica (o dichiarazione annuale) nella misura forfetaria del 40% stabilita dall’autorizzazione UE, salvo eccezioni.
Le misure derogatorie contenute nella decisioneLa decisione del Consiglio del 18 giugno 2007 prevede due specifiche deroghe ad altrettante disposizioni previste dalla Direttiva comunitaria in materia di IVA:
a) l’art. 1 della decisione autorizza l’Italia a “limitare al 40% il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non internamente utilizzati ai fini professionali” in deroga all’art. 168 della Dir. n. 2006/112/CE che prevede, invece, il diritto del soggetto passivo alla detrazione dell’IVA di cui è debitore “nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggetta ad imposta”.
b) l’art. 2 della decisione autorizza l’Italia a “non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso ai fini privati di veicoli che rientrano fra i beni d’impresa di un soggetto passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione” di cui all’art. 1.
Tanto la prima quanto la seconda delle deroghe, parrebbe non operare in senso assoluto.
Nell’art. 1 si fa, infatti, riferimento ai veicoli “non interamente utilizzati ai fini professionali” come a significare che nel caso di veicolo utilizzato interamente ai fini professionali, possono, invece, continuare ad applicarsi le ordinarie disposizioni in materia di detrazione.
E’ lo stesso art. 3 della decisione a precisare che dalla restrizione del diritto alla detrazione sono escluse le seguenti situazioni:
1) il veicolo rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo nell’esercizio della sua attività;
2) il veicolo viene utilizzato come taxi;
3) il veicolo viene utilizzato ai fini di formazione da una scuola guida;
4) il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing;
5) il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.
Nell’attesa è opportuno e ragionevole optare per l’applicazione della misura del 40%, anche nel caso di veicoli effettivamente utilizzati per finalità esclusivamente aziendali.
I veicoli e le spese coinvolteL’art. 5 della decisione comunitaria precisa che le deroghe si applicano a tutti i veicoli a motore “normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”. Si ritiene che la nuova detrazione riguardi i seguenti veicoli:
· ciclomotori;
· motocicli fino a 350 c.c.;
· autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente);
· autoveicoli per il trasporto promiscuo capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.
A tale elencazione vanno aggiunti anche i cd. “finti autocarri” che, a norma dell’art. 35, comma 11, del D.L. n. 223/2006 sono da considerarsi assimilati alle autovetture.
Nessun problema, infine, per gli autocarri con massa complessiva autorizzata superiore ai 3.500 Kg e per gli altri veicoli con più di nove posti, per i quali l’IVA rimane, dal punto di vista oggettivo, totalmente detraibile.
Il momento di effettuazione dell’operazione rappresenta lo “spartiacque” del cambio regoleAppare utile precisare che, al fine di stabilire per quali acquisti applicare, in termini di detrazione, la disciplina ordinaria e per quali quelle forfetarie derogatoria dovrà aversi a riguardo non tanto alla data di registrazione del documento passivo, quanto al momento dell’effettuazione dell’operazione.
L’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi ,con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
L’esigibilità dell’imposta corrisponde al diritto dell’Erario a percepire il tributo, a partire da un determinato momento.
Durata della derogaInfine, la misura forfetaria del 40%, introdotta dall’autorizzazione comunitaria, non è destinata ad operare a regime. La stessa decisione prevede, infatti, che:
- una valutazione sui primi due anni di applicazione delle deroghe, compresa una revisione della percentuale di restrizione applicata, venga presentata alla Commissione trascorsi due anni e, in ogni caso, entro il 31 dicembre;
- la decisione decada alla data di entrata in vigore di apposite norme comunitarie che stabiliranno quali spese relative ai veicoli stradali a motore non potranno beneficiare in futuro della detrazione totale dell’imposta e, comunque, il 31 dicembre 2010.