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26/07/2007
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
IvaTRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA 

Art. 37 D.L. 4.7.2006, n. 223: ha istituito, con decorrenza dall’1.1.2007, l’obbligo dell’invio telematico dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

 

Art. 1, co. 327 e 328, Legge Finanziaria: ha previsto l’individuazione delle decorrenze della trasmissione per via telematica dei corrispettivi, in relazione a singole categorie di contribuenti. Inoltre, lo stesso provvedimento legislativo ha prescritto che, a partire dall’1.1.2008, gli apparecchi misuratori fiscali immessi sul mercato devono risultare idonei al predetto invio.

 

Comunicato Ag. Entrate 24.7.2007: ha per oggetto l’invio telematico dei corrispettivi dei soggetti che non superano un volume d’affari di € 7.000 per anno solare. In particolare, evidenzia che la prima comunicazione dei dati è prevista  entro il 25.9.2007, in relazione ai corrispettivi ottenuti dai contribuenti minimi nel periodo intercorrente tra l’1.1.2007 e il 31.8.2007.

 Invio telematico dei corrispettivi – Istituzione e regolamentazione dell’obbligo

Sui commercianti al dettaglio e sui soggetti assimilati incombe l’obbligo di provvedere all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri distintamente per ciascun punto di vendita

 Contributo e modalità di invio dei corrispettivi – Generalità dei contribuenti

La comunicazione telematica deve contenere tassativamente il codice fiscale del contribuente che procede all’invio, il numero identificativo del punto di vendita e l’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, compresi i corrispettivi per i quali è stata emessa fattura.

I corrispettivi devono essere stati conseguiti a partire dall’1.7.2007 fino all’ultimo giorno utile del periodo al quale la comunicazione fa riferimento.

L’obbligo della comunicazione va adempiuto anche per quelle giornate in cui non vi sono stai corrispettivi, mentre non devono essere trasmessi i corrispettivi ottenuti in seguito alla cessione di immobili e di beni strumentali, in quanto si riferiscono ad operazioni di natura straordinaria e che, quindi, non avvengono in modo ricorrente.

I canali di trasmissione rimangono quelli tradizionali, quali, alternativamente, il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline). Per la preparazione da spedire on line, il contribuente deve avvalersi dei software di controllo messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e deve osservare le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

 Tempi tecnici di trasmissione – Generalità dei contribuenti

Sono tenuti ad adempiere per primi all’obbligo dell’invio, in sede di prima applicazione, i soggetti che operano nel settore della grande distribuzione, che devono farvi fronte entro il 25.9.2007.

Successivamente, è la volta dei soggetti che hanno totalizzato nell’anno d’imposta 2006 dei corrispettivi superati a € 6.000.000, per i quali il termini scade il 25.10.2007, quindi, dei soggetti con corrispettivi riferiti al 2006 compresi tra € 600.001 e € 6.000.000, il cui termine scade un mese più tardi (25.11.2007).

E’ fissata la scadenza del 25.3.2008 per la trasmissione telematica dei corrispettivi, nell’anno d’imposta 2006, non hanno superato il tetto di 600.000, a prescindere dalla circostanza che effettuino la liquidazione con periodicità mensile oppure trimestrale.

Da ultimo,  ai soggetti che iniziano l’attività nell’anno d’imposta 2007 e concesso tempo fino al 25.3.2008 per provvedere all’adempimento in esame.

 

I contribuenti non operanti nella grande distribuzione devono ottemperare alla trasmissione telematica dei corrispettivi entro il termine di seguito riportato:

·        il giorno 25 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, se contribuenti trimestrali;

·        il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento, se mensili.