1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila (154,94 euro) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21 e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. 2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.
IN SINTESI
· Cessione a privati fino ad un importo di 154,94 euro: il cedente nazionale deve emettere fattura sempre con applicazione dell’Iva.
· Cessione a privati sopra ad un importo di 154,94 euro: il cedente nazionale può emettere:
1. fattura senza applicazione di Iva a condizione che entro tre mesi dall’effettuazione dell’operazione i beni siano trasportati fuori dalla comunità europea e che la fattura sia consegnata al cedente con l’indicazione degli estremi del passaporto e con il visto apposto dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità.
2. fattura con addebito di Iva. In questo caso il rimborso dell’imposta al viaggiatore estero sarà effettuato dal cedente italiano al ricevimento della fattura vistata dalla dogana di uscita. L’Iva sarà recuperata dal cedente mediante annotazione di una nota di variazione sul registro acquisti.
(Lo studio consiglia di utilizzare la seconda procedura)