Le società di comodo sono società commerciali che di fatto non svolgono alcuna attività, costituite al solo scopo di intestare ad esse determinati bene (immobili e pacchetti azionari) per occultarne la reale proprietà. La finanziaria 2007 interviene su dette società introducendo una disciplina fiscale di favore (commi da 112 a 118) nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 e per quelle che, a tale data, si trovavano nel primo periodo di imposta, che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento, o la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile, entro un anno dalla delibera di scioglimento, o trasformazione.
Tale agevolazione si applica a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e risultino iscritti nel libro soci, se previsto, all’1.1.2007, ovvero vengano iscritti entro il 31.1.2007 a seguito di trasferimento avente data certa anteriore all’1.11.2006.
In pratica, l’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP in misura parti al 25% del reddito prodotto nel periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, o della differenza tra il valore normale dei bene all’atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto.
Nell’ipotesi in cui le società non operative deliberano lo scioglimento con conseguente assegnazione dei beni ai soci, ferma restando l’applicazione dell’imposta dei registro nella misura dell’1%, nonché, in caso di immobili, l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, le stesse non sono considerate cessione agli effetti dell’Iva per espressa disposizione della norma. In ogni caso, le società non operative all’atto dell’assegnazione dei beni ai soci devono necessariamente effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA secondo le regole ordinariamente dettate dall’art. 19 bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Resta il fatto che, in aderenza a tale disciplina, nella particolare ipotesi in cui all’atto dell’acquisto del bene in questione la società non abbia potuto beneficiare della detrazione ai fini Iva, non occorrerà effettuare alcuna rettifica della detrazione al momento della successiva assegnazione del bene ai soci.
Vediamo ora la questione dal lato del socio (necessariamente persona fisica).
Quest’ultimo, nel ricevere a seguito della conclusione della liquidazione (che deve avvenire nel termine di un anno), somme di denaro e/o beni, sa che deve porle a raffronto con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta, allo scopo di individuare l’eventuale guadagno realizzato, da tassarsi secondo le regole dei redditi di capitale. (Ai sensi dell’art. 47 comma 7 del Tuir).
E’ bene chiedersi se, nell’ipotesi in cui la società dovesse chiudere la liquidazione senza scontare imposta sostitutiva poiché in perdita, il socio possa contare sulla riduzione del valore del bene ricevuto in assegnazione ai fini del ridimensionamento del proprio guadagno fiscale ovvero se, diversamente, debba considerare il bene, meramente e semplicemente, in base al suo valore di mercato come dispone la prima parte della norma, con un conseguente maggior importo di “utile” da tassarsi nel quadro RL di Unico persone fisiche.
La norma, dal punto di vista letterale, non lascia spazio ad ottimismi di sorta ed anche l’altra parte della disposizione, la quale prevede per le società in liquidazione agevolata che “le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione”, la dice lunga sull’impostazione del legislatore che sembra orientato ad agevolare, ma a condizione di portare a casa un certo risultato in termini di incassi per l’erario.
In conclusione si può affermare che prima di intraprendere la strada della liquidazione, vale la pena pazientare ancora qualche giorno per comprendere quali saranno le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate.