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20/04/2007
INPS: GESTIONE SEPARATA

Misura delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2007 per gli iscritti alla Gestione separata.

 

La legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007) con il comma 770 ha introdotto importanti innovazioni riguardanti le aliquote contributive e di computo dovute per tutti gli iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n.335).

La circolare INPS numero 7 del 2007 ha fornito i primi chiarimenti in relazione all’applicazione di tale comma.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 l’unica distinzione che dovrà essere tenuta in considerazione, sarà tra i lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per i quali l’aliquota diventa il 23% e quelli già iscritti per i quali invece l’aliquota è del 16%.

In quest’ultima categoria sono confluite anche due tipologie che risultavano fino al 31 dicembre 2006 classificate distintamente:

-         lavoratori già titolari di pensione diretta, i quali fino al 31.12.2006 versavano il 15%;

-         lavoratori che già versano ad un’altra forma di previdenza obbligatoria, ad esempio gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti, o gli iscritti alle casse previdenziali professionali, che fino al 31.12.2006 versavano il 10%.

 

In particolare poi, per gli associati in partecipazione, con decorrenza 1.1.2007, si applicano, in assenza di un esplicito richiamo del legislatore alla categoria degli associati in partecipazione, secondo quanto previsto nella circolare richiamata, le aliquote del 23% e del 16% previste per gli iscritti alla gestione separata essendo venuta meno la precedente distinzione ai sensi della legge n.326 del 24 novembre 2003.

 

Resta inteso poiché alle aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007 dovrà, per gli importi eccedenti la prima fascia pensionabile (limite di reddito non ancora determinato per l’anno 2007), aggiungersi il contributo a titolo pensionistico dell’1% che andrà calcolato su detta eccedenza.

 

Solamente per i lavoratori che non hanno altra copertura previdenziale (aliquota del 23% dal 1.1.2007) dovrà essere aggiunta l’ulteriore aliquota dello 0,50 per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela della maternità, agli assegni familiari e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera.

 

Le aliquote contributive, di conseguenza, sono complessivamente fissate nelle percentuali sotto descritte:

-         23,5% (23% + 0,50 aliquota aggiunta) dovuta per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

-         16% dovuta dai soggetti titolari di pensione d dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria

 

Per quanto riguarda l’aggiornamento del massimale di reddito su cui calcolare la contribuzione alla gestione separata (art.2, co.18, Legge n.335/1995) l’INPS fa riserva di diramare una successiva comunicazione.

Restano immutate invece le modalità di ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente apri rispettivamente ad un terzo e due terzi.

Per i soli associati in partecipazione, resta ferma la ripartizione disposta dall’articolo 43 della legge n. 326/2003, fissata nella misura del 45% a carico dell’associato e del 55% a carico dell’associante.

Le nuove aliquote contributive potranno essere applicate a partire dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2007, con la sola esclusione dei compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2007, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006, i quali, in funzione del “c.d. principio di cassa allargata” (primo comma, art.51 del T.U.I.R.) sono soggetti alle aliquote contributive in vigore nell’anno 2006.

  

GESTIONE SEPARATA

 

Aliquote contributive per l’anno 2007

 

CATEGORIE

I.V.S.

Malattia, Maternità e A.N.F.

TOTALE aliquota

Iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

23,00

0,50

23,50

PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria

16,00

0,00

16,00