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16/04/2007
IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Chi è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico

* lavorazioni artigianali;

* lavorazioni industriali;

* attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque (fanghi) e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

 

Chi può tenere fisicamente il registro di carico e scarico dei rifiuti

I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti; presso le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto; presso la sede dei commercianti e degli intermediari. Per i soggetti la cui produzione annua dei rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempire all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile.

 

Modalità di tenuta per i produttori

Per quanto riguarda le aziende di produzione dei rifiuti che intendono gestire in conto proprio il registro, le annotazioni nel registro devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dal medesimo.

 

Modalità di compilazione del registro di carico e scarico

Per i produttori di rifiuti non sono cambiate le modalità di aggiornamento del registro. Le operazioni di carico e scarico devono essere effettuate con le cadenze obbligatorie. L’unità di misura da utilizzare per la presa in carico dei rifiuti può essere fatta in kg, in litri o in metri cubi. Nel MUD dovrà essere espresso in kg.

Per la descrizione del rifiuto viene precisato che nel caso dei codici CER che terminano con il numero 99 (rifiuti non specificati altrimenti) va annotata una descrizione appropriata, per quanto possibile, del particolare rifiuto.

 

Vidimazione dei registri

Il testo unico stabilisce che i “registri siano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA”. La legge 18.10.2001 ha abolito l’obbligo di vidimazione per i registri IVA, di conseguenza tale abolizione vale anche per i registri di carico e scarico dei rifiuti.

 

Le sanzioni