L’Istituto, con la circolare n. 22/2007, fornisce indicazioni per l’operatività delle previsioni della Finanziaria 2007 inerenti all’apprendistato e alle assunzioni agevolate
Le modifiche contributive e previdenziali introdotte in relazione ai rapporti di apprendistato prevedono che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, mentre la quota dovuta al lavoratore, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti, si attesta nella misura del 5,84%.
L’INPS precisa che queste nuove misure contributive produrranno effetto immediato sia per i rapporti di lavoro già in essere, sia per quelli ancora da instaurare alla data del 1° gennaio 2007.
Nel caso in cui l’azienda abbia in forza di numero di addetti pari o inferiore a 9, l’aliquota del 10% si applicherà progressivamente a seconda dell’anno di vigenza del contratto:
Aliquota a carico azienda |
Aliquota a carico lavoratore |
Aliquota totale |
|
1° anno di apprendistato |
1,5% | 5,84% | 7,34% |
2° anno di apprendistato |
3% | 5,84% | 8,84% |
dal 3° anno di apprendistato in poi |
10% | 5,84% | 15,84% |
10% | 5,84% | 15,84% |
Per le assunzioni intervenute dopo il 1° gennaio 2007 il momento da prendere in considerazione è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato. Per le assunzioni operate fino al 31.12.2006, invece, la valutazione della consistenza aziendale andrà riferita alla media degli occupati dell’anno 2006.
Nel calcolo dei dipendenti si ricomprendono i lavoratori di qualunque qualifica (operaio, dirigente, ecc.). il lavoratore assente, ancorché non retribuito, va escluso dal computo lavoratore, in tal caso si computerà quest’ultimo.
Vanno invece esclusi:
La contribuzione a carico del datore di lavoro è stabilita al 10% anche per le seguenti tipologie di rapporti agevolati, già in essere o che saranno avviati;
L’aliquota pensionistica complessiva dovuta per i predetti rapporti di lavoro è così determinata:
aliquota a carico datore di lavoro |
Aliquota a carico lavoratore |
Aliquota complessiva |
10% |
9,19% (cioè il vecchio 8,89% + 0,30%) |
19,19% |
Restano invece esclusi dall’applicazione della disposizione in commento:
i rapporti agevolati per i quali la misura della contribuzione è ridotta