La cessione in omaggio di beni di propria produzione ovvero di beni commercializzati dall’impresa costituisce un’operazione imponibile ai fini dell’IVA, con il conseguente obbligo di emettere un’autofattura ovvero di annotare il valore dell’operazione nel registro degli omaggi.
Al momento dell’acquisto è esercitato il diritto alla detrazione del tributo, anche a causa del fatto che, salvo per gli acquisti fatti con finalità espressamente preordinata alla cessione gratuita, non è possibile conoscere la destinazione futura dei beni.
Quando si procede alla cessione gratuita dei prodotti, la rivalsa del tributo non è obbligatoria per cui, se non viene esercitata, si è in presenza di un costo, sia pure non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre, l’IVA viene conteggiata applicando la c.d. regola del “valore normale” del bene, che, come è definito dall’art. 14 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, è rappresentato dal prezzo o dal corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libero concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui è effettuata l’operazione.
La rivalsa è facoltativaSe l’indicazione non è possibile, i beni devono essere racchiusi in un contenitore che riporta la suddetta qualificazione (R.M. 18 febbraio 1975, n. 500307).
In tale ipotesi, già nella fase della produzione l’impresa effettua una valutazione prospettica degli acquisti di materie prime, imballi, ecc. in quanto queste operazioni sono finalizzate alla cessione gratuita.
La detrazione dell’IVA, tuttavia, non è preclusa in quanto è considerata del tutto corretta secondo quanto è stabilito dal terzo comma dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972.
Beni che non rientrano nell’attività dell’impresa Dal 1° gennaio 2001, l’Iva addebitata sugli acquisti di omaggi è: · Detraibile: se il valore unitario o il costo del bene è inferiore o uguale a 25,82 euro;· Indetraibile: se il valore unitario o il costo del beni è superiore a 25,82 euro. La successiva cessione gratuita dei beni costituisce, in entrambi i casi, operazione esclusa da Iva. L’Iva relativa agli acquisti di beni ad Iva oggettivamente non detraibile (es: prod alimentari e bevande) è comunque indetraibile, a prescindere dal valore unitario dei beni. Spese di rappresentanzaLa cessione gratuita può essere considerata come una spesa di rappresentanza.
Prima di individuare se sussiste o meno la regola dell’assoggettamento all’IVA, è necessario verificare quale è il regime fiscale che l’art. 19-bis1, primo comma, lett. h), riserva all’acquisto.
La norma ammette la detrazione del tributo per le sole spese di rappresentanza che sono costituite da beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.Fatta eccezione per i “campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati” sussiste l’applicabilità dell’IVA, con la rivalsa facoltativa, sulla cessione gratuita qualora le spese di rappresentanza sono costituite da beni di propria produzione o commercializzazione.
Preliminarmente, va ricordato che le spese di rappresentanza sono quelle sostenute volontariamente per offrire al pubblico un’immagine positiva di se stessi e della propria attività, nonché per promuovere l’acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio.
In deroga alla regole fissate dall’art. 19, non è ammessa in detrazione l’IVA relativa alle spese di rappresentanza come sono definite ai fini delle imposte sui redditi.
E’ da tenere in debita considerazione che il concetto di “spese di rappresentanza” riservato alle imprese (art. 108, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) deve essere osservato necessariamente anche dai professionisti (precedente art. 54, comma 5) e viceversa: “l’indetraibilità in esame è operante per l’imposta relativa alle spese di rappresentanza sostenute da tutti gli assoggettati e non solo nei confronti dei titolare dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo” (C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E).
Pertanto, l’impresa deve considerare anche la disciplina prevista per i professionisti e per gli artisti. Lo stesso dicasi, all’inverso per l’artista e il professionista.
Le erogazioni liberali concesse a dipendenti non superiori a £ 500.000 non concorrono a formare il reddito del dipendente (art. 48, co 2 TUIR). Pertanto nel limite di £ 500.000 annuali (Iva inclusa, perché indetraibile: R.M. 16.10.90), gli omaggi alla generalità dei dipendenti, sono deducibili integralmente dall’impresa, quali spese di lavoro dipendente.
Ai fini Irap, tali spese sono interamente deducibili (voce B.14 Conto economico – Oneri diversi di gestione).
L’Iva assolta sull’acquisto di beni da cedere in omaggio ai dipendenti non può essere portata in detrazione. Tale regola deriva da una specifica disposizione normativa ma dall’opinione espressa, sia pure in maniera discutibile, con la R.M.16 ottobre 1990, n. 666305, secondo la quale è assente il presupposto dell’inerenza dell’operazione in argomento con l’attività esercitata.Va tenuto presente che, generalmente, tali omaggi hanno per oggetto alimenti e bevande la cui imposta è oggettivamente non detraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1, comma 1, lett. f), per cui la successiva cessione ai dipendenti è irrilevante ai fini del tributo ai sensi dell’art. 2, n. 4).
Se, invece, i beni ceduti in omaggi sono oggetto dell’attività propria dell’impresa, per i quali l’IVA è stata detratta, la cessione gratuita va assoggettata al tributo.Ai fini delle imposte sui redditi, è previsto un trattamento differenziato per i lavoratori autonomi e per le imprese.
Nel caso di beni omaggiati a dipendenti il costo di tali omaggi non soffre delle limitazioni innanzi descritte.
In particolare il costo sostenuto per l’acquisto dei beni da destinarsi a omaggio ai dipendenti RISULTA DEDUCIBILE dal reddito d’impresa a norma dell’art. 95 TUIR, laddove si stabilisce che rientrano fra le spese per prestazioni di lavoro dipendente, deducibili nella determinazione del reddito, anche quelle sostenute in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Anche ai fini IRAP, l’acquisto dei beni da destinarsi a omaggio ai dipendenti risulta DEDUCIBILE, in virtù di quanto disposto dall’art. 5 ,comma 1, del D.Lgs 446/1997.
[1] Il contribuente preleva i beni da destinare ad omaggio dal proprio magazzino; al momento dell’acquisto le relative spese sono state contabilizzate tra gli acquisti di beni per la rivendita con rivalsa di Iva. In tale ipotesi, l’impresa assoggetterà le relativi cessioni ad Iva (ai sensi dell’art.2, co 2, n. 4 del DPR n. 633/1972)