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19/03/2007
ELENCHI CLENTI E FORNITORI

Con un comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha anticipato che nell'elenco clienti relativo al 2006, da presentare entro il 29 aprile 2007, basterà indicare la partita Iva dei clienti nei confronti dei quali sono state effettuate operazioni di vendita. Non è necessario, afferma l'Agenzia, riportare anche il loro codice fiscale, come previsto dalla legge. La precisazione si è resa necessaria perchè numerosi contribuenti hanno chiesto il codice fiscale ai propri clienti, titolari di partita Iva, per includere il dato nel nuovo elenco, previsto dall'articolo 37 del decreto legge 233/06 (Bersani-Visco) che ha modificato l'articolo 8-bis del Dpr 322/98. Nulla, invece, è detto riguardo i dati da riportare per i fornitori dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti e per i quali, verosimilmente, sarà richiesto anche il codice fiscale. Da quest'anno ritornano gli elenchi clienti e fornitori, soppressi nel 1994, che saranno inviati solo in via telematica alle Entrate. Con la finanziaria per il 2005 si era cercato di reintrodurre l'adempimento, ma poi il tentativo fu abbandonato. Con il decreto legge 223/06  l'obbligo è stato riproposto nell'ottica di contrastare e prevenire comportamenti frudolenti nel settore dell'Iva: frodi intracomunitarie, fatture per operazioni inesistenti e così via. Il nuovo comma 4-bis, introdotto nell'articolo 8-bis del Dpr 322/98, prevede che, entro 60 gionri dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dati Iva (e pertanto entro il 29 aprile di ogni anno), i contirbuenti titolari di partita Iva debbano presentare online l'elenco dei clienti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei fornitori, titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva. Per agevolare i contribuenti alle prese con questa novità per quest'anno, l'elenco clienti dovrà essere compliato indicando solo i titolari di partita Iva, mentre dal 2007 l'elenco clienti comprenderà tutte le fatture di vendita, anche quelle emesse nei confronti di consumatori finali. Secondo la nuova norma, negli elenchi clienti e fonritori devono essere indicati, per ciascun soggetto, il codice fiscale (non richiesto, però, per il 2006 nell'elenco clienti) e l'importo compelssivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione. E' richiesta l'evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti, con esclusione, quindi, delle cessioni di beni e servizi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. Anche se non è previsto, tra gli elementi obbligatori della fattura, l'indicazione del codice fiscale del cliente, questo dato (ma solo dal 2007) sarà essenziale per consentire la compilazione dei futrui elenchi clienti. L'articolo 37 del decreto legge 223/06 demanda a un provvedimento, la cui emanazione è annunciata nel comunicato stampa, che individuerà gli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità per la presentazione. Il termine di invio telematico potrà essere differito in considerazione di difficoltà di natura tecnica o per particolari tipologie di contribuenti, in modo da evitare la concentrazione in un unico periodo delle trasmissioni.

 

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

 

Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti dello spostamento dell’adempimento in oggetto.

 

La presentazione degli  dovrà essere effettuata ENTRO IL 30.04.2007 (il 29.04.2007 cade infatti di domenica).

In merito a tale adempimento è in corso di emanazione uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate finalizzato all’attuazione operativa dello stesso.

Con il comunicato stampa del 16.03.2007, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il differimento del termine al 15.10.2007.

Nella bozza del citato Provvedimento, è previsto un ulteriore differimento al 15.11.2007 a favore dei soggetti con un volume d’affari non superiore a quello previsto per l’accesso alle liquidazioni trimestrali.

Relativamente ai dati da inserire, sono confermate le esclusioni riguardanti:

1.      le operazioni intracomunitarie (cessioni/acquisti) e li importazioni/esportazioni;

2.      limitatamente al 2006:

-       le operazioni con utilizzo del documento riepilogativo;

-       le operazioni relative a fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.

 



Elenco allegati:

Fac-simile lettera.doc