A decorrere dal 1° gennaio 2007, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di subappalto nel settore edile si applica il meccanismo del Reverse- Charge.
Il Reverse Charge prevede l'obbligo per il subappaltatore di emettere fattura senza addebito dell'Iva; il committente (appaltatore) dovrà poi integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi.
CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE
Qualora sussistano entrambe queste condizioni bisogna poi distinguere se l'attività svolta configuri:
Se trattasi di prestazioni di servizi va applicato il meccanismo del Reverse Charge (e quindi si fattura senza iva) anche se c'è fornitura di beni perché in questo caso la fornitura di beni è accessoria rispetto alla prestazione del servizio.
Se trattasi di cessione di beni non si applica il Reverse Charge (e quindi si fattura con Iva) anche se c'è posa in opera perché, in tal caso, la posa in opera è accessoria rispetto alla cessione del bene.
Quindi
Subappalto + PRESTAZIONI si applica il REVERSE CHARGE
Attività rientrante nella lettera DI SERVIZI (fatture senza Iva)
F sia relativamente
all'appaltatore che al CESSIONE DI non si applica il REVERSE CHARGE
subappaltatore BENI (fatture con Iva)
Dicitura in fattura:
operazione senza addebito di imposta soggetto al regime del Reverse Charge ex art. 17, comma 6 DPR 633/72.
Responsabilità del subappaltatore:
la disciplina Iva del Reverse Charge prevede la responsabilità dei subappaltatori nell'emettere fatture senza applicazione dell'imposta.
Ciò significa che l'emissione di una fattura con aliquota zero, quando avrebbe dovuto essere applicata quella ordinaria o quelle ridotte, determina in capo all'impresa emittente una sanzione che va dal 100% al 200% dell'Iva corrispondente all'imponibile non documentato o non registrato con un minimo di 516 euro.
Restano escluse dal reverse charge le seguenti operazioni:
ALLEGATO 1
Codice Atecofin 2004 sezione F "Costruzioni"
45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
45.21.1 Lavori generali di costruzione di edifici
45.21.2 Lavori di ingegneria civile
45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione
45.31.0 Installazione di impianti elettrici e tecnici
45.32.0 Lavori di isolamento
45.33.0 Installazione di impianti idraulico-sanitari
45.34.0 Altri lavori di installazione
45.41.0 Intonacatura
45.42.0 Posa in opera di infissi
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
45.45.0 Altri lavori di completamento degli edifici
45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore
CASISTICA:
Al riguardo, l’Agenzia afferma che, essendo il solo titolare a fornire la prestazione di servizio, non deve essere indicato alcun costo per la manodopera prestata dal medesimo titolare.
In tal caso l’imprenditore ha l’obbligo di indicare il costo della manodopera impiegata.
L’imprenditore ha l’obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al lavoro del datore. Qualora, tuttavia, risulti più agevole per l’imprenditore non differenziare gli importi, l’Agenzia ammette la possibilità di indicare il costo della manodopera comprensivo anche del valore della prestazione dell’imprenditore stesso.
Nel caso di lavori eseguiti da una società di persone, con partecipazione diretta dei soci all’esecuzione dei lavori oltre che di personale dipendente, dovrà essere indicato soltanto il costo della manodopera impiegata e riferita al lavoro dipendente: nessuna indicazione, quindi, del quantum riferibile al lavoro dei soci.
In sostanza, l’Agenzia conferma che la “manodopera utilizzata” è soltanto quella relativa al personale dipendente (con possibilità, tuttavia, di indicare anche quella imputabile al titolare se ciò risulta più agevole).
Rientra nell’obbligo d’indicazione del costo della manodopera utilizzata anche la fattispecie contrattuale riconducibile alla categoria delle cessioni di beni con relativa posa in opera.
Pertanto per tutte le imprese senza dipendenti, che svolgono interventi di recupero del patrimonio edilizio, per poter applicare l’aliquota IVA del 10% e poter permettere ai loro clienti la detrazione del 36% devono indicare in fattura che “non viene utilizzata manodopera di personale dipendente”.
L’Agenzia analizza anche l’ipotesi in cui la prestazione lavorativa è resa da un soggetto non dipendente, in forza di un contratto d’opera o di un subappalto.
Nella fattura, oltre ad essere fatta menzione che trattasi di un contratto d’appalto o subappalto, dovrà altresì essere indicato sia il costo della manodopera impiegata direttamente, sia quella della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l’ammontare da questi ultimi comunicato. “REVERSE-CHARGE”(Inversione contabile dell’IVA) nel settore dell’edilizia.
Si tratta di un regime Iva nel quale si assiste ad un’inversione contabile degli obblighi dell’imposta sul valore aggiunto; infatti, per le prestazioni rese in regime di “reverse charge”, il debitore di imposta non è chi effettua la prestazione, ma colui che la riceve.
In costanza di inversione contabile Iva, quindi, il prestatore di servizio in sub-appalto è comunque obbligato ad emettere la fattura relativa alla prestazione effettuata secondo quanto prescritto dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, senza tuttavia addebitare l’imposta sul valore aggiunto, indicando, espressamente, che trattasi di “fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972”.
In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, rientrano nella disciplina in oggetto le prestazioni rese da sub-appaltatori che svolgono, anche in via non esclusiva o prevalete, attività identificate alla sezione “F” (costruzioni) della classificazione ATECOFIN.
Sono comprese, secondo le indicazione fornite dalle note esplicative alla sezione F, nel regime di “riverse charge” le seguenti attività:
Sono esclusi, inoltre, i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e i restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee. La circolare ricorda che sono ricompresse nell’ambito dei lavori generali di costruzione anche la costruzione d’alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli, ecc.nonché la costruzione d’opera del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti ed altre opere idrauliche, la costruzioni di sistemi d’irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi, ecc.
Nelle note esplicative del codice 45 sono escluse determinate attività che, se pure attinenti alla costruzione o completamento d’edifici, non sono comprese nella sezione “F” e, quindi, anche dal regime del “riverse charge”. Sono elusi dalla disciplina di “riverse charge” le cessioni con posa in opera.
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE: APPALTO E SUB-APPALTO
L’amministrazione finanziaria, sul punto, ha dato prevalenza all’ambito contrattuale in cui è calata la prestazione del servizio, cioè al contratto di sub-appalto. Secondo questa interpretazione le prestazioni di servizi o d’opera rientranti nell’ambito di applicazione del “riverse charge” sono quelle definibili di costruzione, effettuate da sub-appaltatori sia nei confronti dell’appaltatore principale sia nei confronti di altro subappaltatore. In altre parole, una volta definito l’ambito contrattuale a cui si rende applicabile il regime (sub-appalto), tutte le prestazioni rientranti nel delimitato ambito, se riconducibili ad attività edilizia, devono essere fatturate in “riverse charge”.
Assordato che al fine di qualificare i soggetti che devono applicare il regime di inversione contabile è rilevante la natura del contratto nell’ambito del quale si effettuano le prestazioni di costruzione, appare estremamente importante che i contratti di appalto e, quindi, anche di sub-appalto abbiano forma scritta anche se la stessa non è necessaria secondo le disposizioni del codice civile. La redazione del contratto è importante per due aspetti. In primo luogo per distinguere le prestazioni in appalto dalle prestazioni di sub-appalto ed in secondo luogo per definire la natura delle prestazioni di servizi incluse nell’obbligazione contrattuale.
Il “reverse charge” esteso anche alle cessioni di immobili strumentali soggette ad Iva per opzione
Dal prossimo 1° ottobre il “reverse charge” sarà esteso alle cessioni di fabbricati strumentali se assoggettate ad Iva su opzione del cedente.
Un recente decreto del Ministero delle finanze (1) estende il meccanismo di inversionecontabile (“reverse charge”) ad una nuova e ulteriore fattispecie di operazioni.In particolare viene previsto che, con decorrenza dal 1° ottobre 2007, il “reversecharge” troverà applicazione anche per le compravendite di immobili strumentaliper natura (cioè fabbricati classificati nei gruppi B, C, D, E e A10), nell’ipotesi in cui il cedente opti per l’assoggettamento ad Iva del trasferimento.
Restano invece comunque escluse dal meccanismo le altre cessioni di immobili strumentali assoggettate ad Iva per obbligo e non per opzione del cedente, ecioè:
- quelle poste in essere dall’impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito sul medesimo immobile interventi di incisivo recupero, entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori;
- quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva con “pro rata” pari oinferiore al 25%;
- quelle effettuate nei confronti di soggetti non esercenti attività d’impresa, artio professioni (operazioni comunque escluse dal “reverse charge” in quantol’acquirente non è soggetto passivo Iva);
Ricordiamo che con il “reverse charge” il versamento dell’Iva non è più eseguito dal cedente ma direttamente dall’acquirente, il quale è tenuto non solo al pagamentoma anche al versamento dell’imposta, infatti:
- il cedente fattura all’acquirente il corrispettivo di vendita dell’immobile senza addebito dell’Iva e con l’indicazione della norma che lo esenta dall’applicazionedell’imposta (2);
- l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione dellastessa, da effettuare sia nel registro vendite (o corrispettivi) che in quello degli acquisti.
(1) Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 maggio 2007, pubblicato in G.U. n. 152 del 3.7.2007.
(2) Art. 17 co. 5 Dpr 633/72.
Noleggio e installazione di ponteggi per conto terzi: applicabilità del reverse charge
Se una società provvede al noleggio con relativa installazione di ponteggi, non trova applicaizone il meccanismo dell'inversione contbile in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature. Il meccanismo del reverse charge troverà applicazione, invece, per i contratti relative all'installazione di ponteggi per conto terzi.
Con riferimento ai contratti di noleggio senza aggiunta di mandodopera (senza operatore o senza montaggio/smontaggio), tale tipologie contrattuale sono escluse dall'ambito applicativo dell'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto tali prestazioni con concretizzano subappaltri. Inoltre, non rientrano tra quelle riconducibili alle attività classificate nella citata sezione F. Rientrano, invece, nella sezione "F" delle tabelle ATECOFIN i contratti di noleggio, c.d. noli "a caldo", riconducibili alle attività contraddistinte dai seguenti codici:
In particolare, con riferimento ai contratti di noleggio con operatore o compreso di montaggio e/o smontaggio (c.d. "nolo a caldo"), se il prestatore è chiamato ad eseguire il servizio in qualità di " mero esecutore" materiale delle direttive del committente, venendo a mancare quindi uno degli elementi tipici dle contratto d'appalto, e cioè l'autonomia organizzativa, non deve applicarsi il meccanismo del reverse-charge.
Qualora, invece, oggetto del contratto fosse non tanto il mero noleggio (anche a caldo), ma la realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto, caratterizzato, quindi da un'obbligazione di risultato, dall'assenza del vincolo di subordinzazione, dell'organizzazione in proprio con assunzione dei relativi rischi, si ritiene che torni applicabile il meccanismo del reverse-charge.