Dal 1° gennaio 2007 sulle fatture relative a contratti di appalto di opere (ad esempio il rifacimento del tetto, oppure la sostituzione dei canali di gronda) e servizi (ad esempio il taglio dell'erba delle aree verdi condominiali oppure il contratto di manutenzione dell'ascensore) emesse da imprese nei confronti di condomini, dovrà essere operata la ritenuta d'acconto del 4%.
La norma non si applica nel solo caso in cui vi sia la fornitura dei beni senza alcun intervento di "posa in opera".
Si rammenta che la ritenuta di acconto deve essere applicata in relazione alla data di pagamento della fattura, per cui ricadono in tale disposizione anche le forniture di opere e servizi svolti nel 2006, ma pagati nel 2007.
Per quanto riguarda la RITENUTA D'ACCONTO SUI COMPENSI EROGATI A SOCIETA' AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta non deve essere operata sui compensi spettanti alle società di persone commerciarciali ed alle società sono considerati redditi di impresa a qualsiasi fonte provengano, in applicazione rispettivamente dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 81, comma 1, del TUIR. Il documento ha chiarito che la ritenuta deve essere applicata nell'ipotesi in cui il compenso sia corrisposto ad una società tra professionisti i cui redditi costituiscono redditi di lavoro autonomo.
1° FAC SIMILE DI FATTURA (applicando la sola ritenuta d'acconto)
IMPRESA ROSSI
VIA...............
C.F................
Spett.le
CONDOMINIO
............................
Prestazione servizio presso il Vs condominio
per sfalcio erba Euro 1.000,00
_____________________
Totale imponibile Euro 1.000,00
Iva 20% Euro 200,00
_____________________
Totale fattura Euro 1.200,00
Ritenuta d'acconto 4% Euro 40,00
_____________________
Netto da pagare Euro 1.160,00
2° FAC SIMILE DI FATTURA (caso di fattura al condominio con Iva al 10%)
Fattura per lavori di ristrutturazione esterna Euro 10.000,00
Spese manodopera diretta Euro 2.000,00
Spesa manodopera subappaltatori Euro 6.500,00
_____________________
Imponibile Euro 10.000,00
Iva 10% Euro 1.000,00
_____________________
Totale fattura Euro 11.000,00
Ritenuta d'acconto 4% Euro 400,00
_____________________
Netto da pagare Euro 10.600,00
3° FAC SIMILE DI FATTURA (caso di fattura al condominio con Iva al 10% con prestazione eseguita direttamente dal titolare)
Fattura per lavori di ristrutturazione esterna Euro 10.000,00
Trattasi di prestazione eseguita direttamente dal titolare
_____________________
Imponibile Euro 10.000,00
Iva 10% Euro 1.000,00
_____________________
Totale fattura Euro 11.000,00
Ritenuta d'acconto 4% Euro 400,00
_____________________
Netto da pagare Euro 10.600,00
Per effetto della novità introdotta dalla Finanziaria 2007, i condomini devono operare una ritenuta a titolo d’acconto pari al 4% all’atto del pagamento dei corrispettivi sulle prestazioni relative ad appalti di opere o servizi da parte di imprese. L’obbligo della predetta ritenuta è previsto anche nell’ipotesi in cui la prestazione sia occasionale.
La ritenuta va operata sulle somme pagate dall’1.1.2007, anche se si riferiscono a prestazioni effettuate e/o fatturate nel 2006.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La ritenuta del 4% deve essere operata con riferimento alle prestazioni:
Come stabilito dal comma 2 dell’art. 25-ter in esame, la ritenuta va operata anche con riferimento ai corrispettivi qualificabili come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett.i), TUIR, ossia derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Si tratta, in altre parole, dell’esercizio di attività commerciali in via saltuaria ed episodica, per le quali non sussiste il requisito della “professione abituale “tale da configurare un’attività di impresa con obbligo di apertura della partita IVA.
Si pensi, ad esempio, alle prestazioni effettuate saltuariamente da soggetti “privati” per piccole manutenzioni e servizi, pulizie, tenuta del giardino, ecc.
La ritenuta dovrà essere versata tramite il mod. F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
Alla data attuale non è stato ancora definito il codice tributo da utilizzare.
Il condominio dovrà rilasciare all’interessato, ai sensi dell’art. 4, comma 6-ter e 6-quater, DPR n. 322/98, apposita certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate, entro il 28.2 dell’anno successivo (termine così modificato dall’art. 37, DL n. 223/2006 a decorrere dall’ 1.5.2007).
Inoltre, a decorrere dal mod. 770/2008 relativo alle somme erogate nel 2007, il condominio dovrà ricomprendere anche i dati relativi ai soggetti nei confronti dei quali ha operato la ritenuta del 4%.
Ai sensi dell’art.22, TUIR il percettore può scomputare le ritenute subite anteriormente alla dichiarazione dei redditi, sulle somme che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Di conseguenza, le ritenute operate dai condomini nel 2007 sui corrispettivi che concorrono a formare il reddito d’impresa 2006 del prestatore, potranno essere da quest’ultimo scomputate nel mod. UNICO 2007 relativo ai redditi 2006 (se subite prima della presentazione della dichiarazione dei redditi).
Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.
Il comma 43 dell’art.1 della L.296/2006, ha introdotto l’articolo 25-ter al D.P.R. 600/1973 obbligando i soli condomini ad effettuare una sola ritenuta d’acconto nella misura del 4% sulle somme corrisposte a fronte di prestazioni fornite da imprenditori nell’ambito dei contratti d’appalto. Occorre precisare che è appaltatore colui che svolge la propria opera per l’appaltante con propria organizzazione, propri mezzi ed a corresponsione di un corrispettivo in denaro.
Sono nate delle difficoltà per gli amministratori di condominio dovute alla scarsa conoscenza della nuova disposizione da parte di molte Ditte che si trovano a subire una decurtazione delle somme ricevute esclusivamente quando operano nei confronti dei condomini e dalla mancanza di opportune istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Un passo in avanti è stato fatto in data 05.02.2007 con la risoluzione n. 19 dell’Agenzia delle Entrate allorquando sono stati finalmente istituiti i codici tributo che l’amministratore dovrà utilizzare per il versamento delle ritenute operate sulle somme corrisposte a far data dal 01.01.2007.
I NUOVI CODICI SONO I SEGUENTI:
-“1019” da utilizzarsi esclusivamente nel caso in cui l’appaltatore sia:
a) una PERSONA FISICA (ditta individuale). Si precisa che la ditta individuale può avere una denominazione di fantasia ma deve sempre riportare il nome e il cognome del titolare (ad. es. la denominazione “LA SPLENDENTE” non è completa, la denominazione “LA SLENDENTE DI MASSIMO DODARO” è completa);
b) una S.N.C.;
c) una S.A.S.;
d) un’impresa familiare.
-“1020” da utilizzarsi esclusivamente nel caso in cui l’appaltatore sia:
a) una S.P.A.;
b) una S.R.L.;
c) una S.A.P.A.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’F24.
La sezione da utilizzare è la “SEZIONE ERARIO”. Il codice tributo va indicato nella prima colonna, mentre la colonna “rateazione/regione/provincia” va lasciata in bianco. L’anno di riferimento deve essere quello in cui è stato effettuato il pagamento al netto della ritenuta, mentre l’importo della ritenuta va indicato nella colonna “importi a debito versati”.
Di seguito si riporta l’esempio di una ritenuta di 20 euro operata nel gennaio 2007 nei confronti di un appaltatore ditta individuale:
SEZIONE ERARIO
Codice tributo rateazione/… Anno di riferimento Importi a debito versati
Importi a credito…
1019 2007 20,00
Si rammenta che per ogni ritenuta deve essere utilizzato un distinto rigo della sezione ERARIO.