NEWS


torna all'elenco
27/12/2011
DETRAZIONE 36%: PUO' RESTARE AL VENDITORE

La norma precedentemente in vigore prevedeva che, in caso di vendita dell’unità immobiliare su cui sono stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione del 36% non utilizzata in tutto o in parte dal venditore spetta per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. La nuova norma prevede che, nel caso di vendita dell’unità immobiliare, la detrazione del 36% per i rimanenti periodi di imposta possa essere trasferita al nuovo acquirente o rimanere in capo al venditore.

La nuova norma assume particolare importanza, in quanto, attraverso il richiamo alle disposizioni dell’art. 17 D.Lgs. 241/97, dovrebbe consentire anche per questi tributi l’accesso al meccanismo della compensazione sino ad oggi, precluso alle imposte indirette.Per l’applicazione pratica della nuova disciplina, tuttavia, è necessario attendere l’emanazione di un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia del Territorio (per i tributi e le entrate di sua competenza).

DETRAZIONE DEL 36% - ADEMPIMENTI SOSTITUTIVI E DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

L’articolo 7, comma 2, lett. q) e r) del Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011) ha eliminato l’obbligo della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara (e l’obbligo di indicare distintamente in fattura il costo della manodopera) per beneficiare delle agevolazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente, in sostituzione della comunicazione dovrà obbligatoriamente indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati che prima erano contenuti nella comunicazione di inizio lavori. Si tratta dei dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di intervento, degli estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione) nel caso in cui i lavori, anziché dal possessore, siano effettuati dal detentore (es. conduttore); e, infine, degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In aggiunta a quanto sopra l’Agenzia delle Entrate elenca l’ulteriore documentazione da conservare (per le spese del 2011 fino al 2016) e da esibire in caso di richiesta degli Uffici, in aggiunta alle fatture o ricevute fiscali e i bonifici di pagamento:

- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili;

- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti,

- la ricevuta di pagamento dell’ICI (se dovuta);

- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;

- la dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, se diverso dai familiare residenti. Inutile sottolineare che la disposizione esaminata avrebbe dovuto semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Non resta che augurarsi che a nessuno venga in mente di suggerire altre semplificazioni fiscali.

RESOCONTO DELLE NOVITA’: