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13/09/2011
NUOVA SOGLIA PER IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE, TITOLI AL PORTATORE, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE

Con l’emanazione del decreto legge n. 138, del 13 agosto 2011, è stata abbassata la soglia di trasferimento di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore dalla somma di € 5.000,00 ad € 2.500,00

Dunque, adesso, per importi pari o superiori ad euro 2.500,00 è vietato il trasferimento, anche frazionato, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.

Inoltre, a decorrere da tale data, tutti gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d’Italia d’importo pari o superiore a 2.500,00 euro devono recare la clausola di non trasferibilità.

Per quanto riguarda la possibilità per il cliente di richiedere il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere emessi tali assegni è ora di 2.500,00 euro.

Infine, con l’emanazione del suddetto decreto, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia di 2.500,00.

Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore ad € 2.500,00, esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs 138/2011, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 settembre 2011.