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08/01/2011
INARCASSA: CIRCOLARE APRILE 2010

OGGETTO: il Comitato Nazionale dei Delegati nei giorni 25 e 26 marzo 2010 ha modificato gli artt. 22,23,25 e 26 dello Statuto che riguardano le quote di iscrizioni alla Cassa e l’indennità di maternità:

1) NUOVE TARIFFEContributo soggettivo:- dal 1° gennaio 2010 l’aliquota è al 11,5%;

-dal 1° gennaio 2011 l’aliquota è al 12,5%;

-dal 1° gennaio 2013 l’aliquota è al 13,5%;

-dal 1° gennaio 2014 l’aliquota è al 14,5%.

Il contributo integrativo è al 4% a partire dal 1° gennaio 2011.

2) INDENNITA’ DI MALATTIA:  minimo € 4.554, massimo € 22.770

Alle iscritte spetta l’indennità per i 2 mesi antecedenti e per i 3 mesi successivi la data dell’evento; se l’iscrizione è inferiore ai 5 mesi del periodo indennizzabile, l’indennità è misurata in misura frazionata.

- Nascita: i 5 mesi comprendono i 2 mesi precedenti il parto e i 3 mesi successivi alla nascita;

- Adozione o affidamento: i 5 mesi comprendono i 2 mesi precedenti l’ingresso del bambino in famiglia e i 3 mesi successivi: è tutelato sia l’affidamento preadottivo che provvisorio.

L’indennità spetta a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni d’età o i 18 anni se di nazionalità straniera;

-Aborto spontaneo o terapeutico: Verificatosi non prima del 61° giorno dall’inizio della gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di gestazione. In caso d’aborto spontaneo o terapeutico dopo il 61° giorno di gravidanza, l’indennità è corrisposta nella misura di 1/5 di quella ordinaria; in misura intera se l’aborto avviene dopo il compimento del VI mese di gravidanza (pari alla 26° settimana di gestazione).

La domanda redatta in carta semplice va inoltrata per raccomandata con ricevuta di ritorno:- per la maternità, dopo 90 gg. dal parto e comunque entro il termine perentorio di 180 gg. dal parto;

- per l’adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia ed entro il termine perentorio di 180 gg. dall’ingresso del bambino;

- per aborto spontaneo o terapeutico, entro termine perentorio di 180 gg. dall’interruzione della gravidanza.

L’indennità è pari al 5/12 dell’80% del reddito professionale del secondo anno anteriore a quello dell’evento