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02/11/2010
NUOVO LIMITE ALLA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE DIVERSE E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
OGGETTO: Inibire la compensazione relativa alle imposte erariali, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per medesime imposte e sia scaduto il termine di pagamento, senza l’intervento di una sospensione. 

LIMITE ALL’APPLICAIZONE DELLA NORMA: Il divieto di compensazione si applica quando l’importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, sia di ammontare superiore a € 1.500. 

DECORRENZA DELLA DISPOSIZIONE: La norma entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 sulle somme iscritte a ruolo e per le quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di iscrizione a ruolo ed il termine di pagamento sia ancora pendente, si potrà comunque procedere alla compensazione dei crediti erariali. 

SANZIONE: La sanzione è pari al 50% sull’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento FINO a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. 

INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE: Ci sono due casi dove è possibile compensare “orizzontalmente” un credito erariale:- le somme iscritte a ruolo per le quali penda una contestazione giudiziale o amministrativa;- somme iscritte a ruolo definitivo, ma per le quali penda contestazione per vizi propri della cartella.