LIMITE ALL’APPLICAIZONE DELLA NORMA: Il divieto di compensazione si applica quando l’importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, sia di ammontare superiore a € 1.500.
DECORRENZA DELLA DISPOSIZIONE: La norma entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 sulle somme iscritte a ruolo e per le quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di iscrizione a ruolo ed il termine di pagamento sia ancora pendente, si potrà comunque procedere alla compensazione dei crediti erariali.
SANZIONE: La sanzione è pari al 50% sull’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento FINO a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE: Ci sono due casi dove è possibile compensare “orizzontalmente” un credito erariale:- le somme iscritte a ruolo per le quali penda una contestazione giudiziale o amministrativa;- somme iscritte a ruolo definitivo, ma per le quali penda contestazione per vizi propri della cartella.