Con un provvedimento del 22 febbraio 2007 l'Agenzia delle Entrate (v. allegato 1) ha approvato il modello per la richiesta di rimborso dell'Iva pagata per acquisti e servizi relativi ad autoveicoli a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 settembre 2006 e del D.L. n. 258 del 15 settembre 2006.
La presentazione dell'istanza permette ad imprese e professionisti di richiedere il rimborso dell'IVA non detratta per l'acquisto di autovetture, autoveicoli, motocicli e motoveicoli (anche il leasing) e delle spese accessorie come carburanti e lubrificanti, impiego, custodia, manutenzione e riparazione, ecc. per operazioni compiute a partire dal 1 gennaio 2003 sino al 13 settembre 2006.
L'importo spettante a rimborso va calcolato sottraendo dall'IVA determinata in base alle percentuali forfetarie stabilite dal provvedimento (35% per i settori agricoli, 40% per gli altri settori di attività), la detrazione IVA già operata e l'importo delle imposte sul reddito IRES, IRPEF, IRAP per effetto dei minori costi effettivamente deducibili per ogni esercizio di imposta (2003, 2004, 2005 e 2006)
Sono due le strade percorribili per ottenere i rimborsi Iva non detratta su veicoli inerenti e afferenti l'attività esercitata, che non formano oggetto della propria attività:
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la prima è quella automatica (a forfait) con la presentazione dell'istanza in via telematica entro il 15.4.2007, senza l'obbligo di allegare i documenti e fornire i dati a sostegno del rimborso;
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La seconda è quella analitica, con il relativo contraddittorio con il Fisco per dimostrare il diritto ad una detrazione maggiore rispetto al citato forfait.
Chi non riterrà opportuno applicare le percentuali determinate dall'Agenzia delle Entrate, quindi, potrà seguire una procedura di rimborso secondo le regole del contenzioso tributario, dimostrando la maggiore misura dell'utilizzo aziendale dei mezzi, secondo i criteri che saranno individuati dal fisco.