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18/01/2010
FINANZIARIA 2010
NOVITA’ FISCALI 

• Rivalutazione di quote societarie e terreni: la rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e di terreni agricoli ed edificabili, posseduti dal 1° gennaio 2010 da persone fisiche, può essere effettuata fino al 31 ottobre 2010. Per la rivalutazione sarà necessario acquisire specifica perizia asseverata da un professionista abilitato riferita al 01/01/2010 ed effettuare il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva entro il 31/10/2010. L’imposta sostitutiva sarà applicata con aliquota del 4% a terreni e partecipazioni qualificate e del 2% alle partecipazioni non qualificate. La rivalutazione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata, inoltre, sarà possibile cedere nel corso del 2010 le partecipazioni con i benefici derivanti dalla rivalutazione. Questa possibilità non riguarda però le cessioni di terreni agricoli ed edificabili.   

 

Detassazione premi di rendimento: i premi di rendimento erogati ai lavoratori dipendenti saranno tassati con l’aliquota IRPEF del 10% anche nel 2010: l’importo massimo agevolato resta a 6mila euro al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Il dipendente non deve aver percepito nel 2009 un reddito superiore a 35mila euro.

 

Recupero del patrimonio edilizio:

-         Prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione IRPEF del 36 % per gli interventi sugli edifici residenziali e sugli immobili ristrutturati, ma in quest’ultimo caso l’intervento deve aver interessato l’intero edificio e l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2013;

-         Diventa definitiva l’aliquota IVA agevolata del 10% sugli interventi sugli edifici residenziali.

 

 INTERESSI LEGALI ALL’ 1%  

Dal 1° gennaio 2010 gli interessi scendono dal 3% all’ 1%, producendo effetti benefici soprattutto in caso di ravvedimento: in questo caso, infatti, il contribuente è tenuto a corrispondere, oltre al tributo non versato a suo tempo e alla sanzione del 2,5 % in caso di ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza) e del 3% in caso di ravvedimento lungo, gli interessi calcolati al 3% fino al 31/12/2009 e all’1% dal 01/01/2010.

  

MODELLI INTRASTAT SERVIZI 

Dal 2010 è prevista la presentazione di specifici elenchi riepilogativi anche per le prestazioni di servizi svolte in ambito comunitario. I nuovi modelli denominati Intra1Quater per i servizi resi e Intra2Quater per i servizi ricevuti, in assenza di esplicita deroga disposta per decreto dai singoli Stati, dovranno essere presentati con frequenza mensile; in altre parole, entro febbraio 2010 tutti gli operatori italiani che hanno compiuto operazioni intracomunitarie nel mese di gennaio 2010 saranno obbligati alla presentazione dei relativi modelli.

 

 SCUDO FISCALE 

La proroga del termine per aderire allo scudo fiscale ha una prima scadenza al 28 febbraio 2010 (con un’imposta sostitutiva incrementata dal 5% al 6%) e una successiva scadenza al 30 aprile 2010 ( con un’imposta sostitutiva ulteriormente incrementata al 7%).

Inoltre, i termini di accertamento per i contribuenti con capitali illecitamente detenuti all’estero sono estesi da quattro a otto anni.

 

 L’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 

Dal 1° gennaio 2010 l’aliquota dei contributi dovuti alla gestione separata INPS per i lavoratori parasubordinati non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i professionisti senza cassa passa dal 25,72% al 26,72%.

Resta al 17% l’aliquota applicabile ai collaboratori e professionisti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione diretta e di reversibilità.

L’aliquota contributiva tiene conto della maggiorazione dello 0,72% per finanziare l’indennità di maternità e di degenza ospedaliera.

 

 COMPENSAZIONE CREDITO IVA 

Le novità introdotte dal DL 78/2009 (art.10) riguardano le limitazioni, a partire dal 1° gennaio 2010, nell’utilizzo del credito IVA.

-         I crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro potranno essere utilizzati in compensazione orizzontale a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA;

-         I crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro potranno essere utilizzati in compensazione orizzontale solo con l’apposizione del visto di conformità da parte del soggetto abilitato sulla relativa dichiarazione.

Inoltre, la presentazione delle deleghe di pagamento (mod. F24aprile 2010 fiscale ha una prima scadenza il 28 febbraio 2010 (con un'omunitarie nel mese di g) non può essere effettuata tramite home-banking e remote-banking.