Con il nuovo accordo del 19 gennaio 2010, è stato modificato parzialmente l’accordo del 9 giugno 2009 nella parte riguardante la C.I.G. (Cassa Integrazione Guadagni) Apprendisti.
COSA PREVEDE IL NUOVO ACCORDO: per poter accedere alla prestazione di CIG Apprendisti per maltempo/intemperie, ampliata nel 2009 anche al caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro, il nuovo accordo prevede che il contributo, commisurato alla normativa vigente ed alla normativa INPS, spetta all’apprendista che risulta aver lavorato 250 ore nei 6 (sei) mesi precedenti l’evento e può essere erogata per un massimo di 13 settimane.
FONTE DI RIFERIMENTO: sito della C.ED.A.M. (Cassa Edile Artigiana) – www.cassacedam.it