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22/03/2010
LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

CHE COS’E’: il lavoro occasionale di tipo accessorio è un istituto contrattuale con cui è possibile regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con il duplice obiettivo da un lato di far emergere attività confinate nel lavoro nero e dall’altro di tutelare i lavoratori che altrimenti si troverebbero ad operare senza nessuna protezione assicurativa e previdenziale.

 VANTAGGI:

 • Per il committente (datore di lavoro)

-          Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali infortuni sul lavoro;

 

-          Il committente non deve consegnare al lavoratore alcuna lettera o contratto di assunzione;

 

-          Il committente non deve effettuare alcuna comunicazione obbligatoria (istaurazione, proroga o cessazione) ai servizi per l’impiego, ma solo una comunicazione preventiva all’Inail;

 

-          Il committente non deve effettuare alcuna registrazione nel libro unico del lavoro;

 

-          Il committente non deve effettuare versamenti contributivi o di altra natura, in quanto l’importo del buono è già comprensivo della quota contributiva ed assicurativa.

 

 Per il prestatore (lavoratore)

Il prestatore percepisce un compenso:

 

-          esente da imposizione fiscale;

 

-          che non incide sul suo stato di disoccupazione o in occupazione;

 

-          che dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’ Inps;

 

-          che dà diritto alla copertura assicurativa presso l’Inail;

 

-          totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

 

Le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.

 

COMMITTENTE

 

Possono impiegare lavoro occasionale di tipo accessorio:

 

-          famiglie

-          privati

-          aziende

-          imprese familiari che operano nei settori del commercio, turismo e servizi

-          imprenditori agricoli

-          enti senza fini di lucro

-          enti pubblici

 ATTIVITA’ LAVORATIVE

Sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le seguenti attività:

 

-          lavori domestici (prestazioni solo temporanee e discontinue di lavoro domestico);

 

-          lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

 

-          insegnamento privato supplementare;

 

-          manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;

 

-          attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati, casalinghe e studenti;

 

-          attività agricole di qualsiasi tipo;

 

-          imprese familiari, limitatamente ai settori commercio, turismo e servizi;

 

-          consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

 

Inoltre, possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo i seguenti soggetti:

 

-          pensionati;

 

-          studenti nei periodi di vacanza oppure il sabato e la domenica in qualsiasi periodo dell’anno ( sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni d’età e di almeno 16 anni, regolarmente iscritti all’Università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado; per periodi di vacanza si intendono invece le vacanze natalizie dal 1° dicembre al 10 gennaio, le vacanze  pasquali dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo e le vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre).

 

LIMITI ECONOMICI PER IL PERCETTORE: il compenso non deve essere superiore a € 5.000 netti nel corso di un anno solare da parte di ciascun committente.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, il limite massimo dei compensi è di € 3.000 per anno solare.

 

LIMITI ECONOMICI PER IL COMMITTENTE: nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di € 10.000 per anno fiscale.

 IL SISTEMA DEI BUONI (VOUCHER)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il sistema dei buoni (voucher) del valore nominale di € 10.

Sono inoltre disponibili buoni multipli del valore di 50 euro, pari a cinque buoni non separabili, o a 20 euro, pari a due buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (13%) a favore della gestione separata Inps, della contribuzione Inail per l’assicurazione infortuni sul lavoro (7%) e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio pari al 5%.

Di conseguenza, il valore netto del voucher da 10 euro nominali è pari a 7,5 euro.

L’importo unitario dei buoni non è un importo orario, per cui ad ogni prestazione resa dal lavoratore possono essere corrisposti uno o più buoni in base all’importo concordato tra le parti secondo la natura della prestazione.

I buoni possono essere acquistati su tutto il territorio nazionale presso le sedi dell’Inps e, se non utilizzati, possono essere rimborsati esclusivamente restituendoli presso le sedi Inps.

 PROCEDURA CON VOUCHER CARTACEO 

Acquisto dei buoni da parte dei committenti

I committenti devono:

 

-          Effettuare il pagamento dell’importo dei buoni con bollettino postale;

 

-          Presentare all’Inps richiesta di emissione dei voucher via fax, allegando copia della ricevuta del bollettino postale attestante l’avvenuto pagamento, indicando nella richiesta la tipologia dell’azienda utilizzatrice (impresa agricola, impresa familiare o non familiare, privato) e per quale tipo di attività si ricorre al lavoro accessorio (es. lavori di giardinaggio, lavori domestici,ecc.);

 

-          Ritirare i buoni richiesti presso la sede Inps, presentando l’originale del bollettino attestante l’avvenuto pagamento.

 

 Comunicazione preventiva all’Inail

Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio, i committenti devono presentare all’Inail la comunicazione preventiva, contenente, oltre all’indicazione dei propri dati anagrafici e codice fiscale, l’anagrafica del prestatore ed il codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione, le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

 

 Intestazione dei buoni utilizzati

Il committente, prima di consegnare al lavoratore i buoni che costituiscono il corrispettivo dell’attività lavorativa, deve provvedere ad intestarli, compilando in ciascun buono i campi relativi al proprio codice fiscale, al codice fiscale del prestatore, al periodo della prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

 

 • Riscossione del buono da parte del prestatore

Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento.

 Rimborso del voucher

Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla sede provinciale Inps, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.