CHE COS’E’: il lavoro occasionale di tipo accessorio è un istituto contrattuale con cui è possibile regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con il duplice obiettivo da un lato di far emergere attività confinate nel lavoro nero e dall’altro di tutelare i lavoratori che altrimenti si troverebbero ad operare senza nessuna protezione assicurativa e previdenziale.
VANTAGGI:
• Per il committente (datore di lavoro)
- Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali infortuni sul lavoro;
- Il committente non deve consegnare al lavoratore alcuna lettera o contratto di assunzione;
- Il committente non deve effettuare alcuna comunicazione obbligatoria (istaurazione, proroga o cessazione) ai servizi per l’impiego, ma solo una comunicazione preventiva all’Inail;
- Il committente non deve effettuare alcuna registrazione nel libro unico del lavoro;
- Il committente non deve effettuare versamenti contributivi o di altra natura, in quanto l’importo del buono è già comprensivo della quota contributiva ed assicurativa.
• Per il prestatore (lavoratore)
Il prestatore percepisce un compenso:
- esente da imposizione fiscale;
- che non incide sul suo stato di disoccupazione o in occupazione;
- che dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’ Inps;
- che dà diritto alla copertura assicurativa presso l’Inail;
- totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
Le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari.
COMMITTENTE
Possono impiegare lavoro occasionale di tipo accessorio:
- famiglie
- privati
- aziende
- imprese familiari che operano nei settori del commercio, turismo e servizi
- imprenditori agricoli
- enti senza fini di lucro
- enti pubblici
ATTIVITA’ LAVORATIVE
Sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le seguenti attività:
- lavori domestici (prestazioni solo temporanee e discontinue di lavoro domestico);
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- insegnamento privato supplementare;
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati, casalinghe e studenti;
- attività agricole di qualsiasi tipo;
- imprese familiari, limitatamente ai settori commercio, turismo e servizi;
- consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Inoltre, possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo i seguenti soggetti:
- pensionati;
- studenti nei periodi di vacanza oppure il sabato e la domenica in qualsiasi periodo dell’anno ( sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni d’età e di almeno 16 anni, regolarmente iscritti all’Università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado; per periodi di vacanza si intendono invece le vacanze natalizie dal 1° dicembre al 10 gennaio, le vacanze pasquali dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo e le vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre).
LIMITI ECONOMICI PER IL PERCETTORE: il compenso non deve essere superiore a € 5.000 netti nel corso di un anno solare da parte di ciascun committente.
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, il limite massimo dei compensi è di € 3.000 per anno solare.
LIMITI ECONOMICI PER IL COMMITTENTE: nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di € 10.000 per anno fiscale.
IL SISTEMA DEI BUONI (VOUCHER)
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il sistema dei buoni (voucher) del valore nominale di € 10.
Sono inoltre disponibili buoni multipli del valore di 50 euro, pari a cinque buoni non separabili, o a 20 euro, pari a due buoni non separabili.
Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (13%) a favore della gestione separata Inps, della contribuzione Inail per l’assicurazione infortuni sul lavoro (7%) e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio pari al 5%.
Di conseguenza, il valore netto del voucher da 10 euro nominali è pari a 7,5 euro.
L’importo unitario dei buoni non è un importo orario, per cui ad ogni prestazione resa dal lavoratore possono essere corrisposti uno o più buoni in base all’importo concordato tra le parti secondo la natura della prestazione.
I buoni possono essere acquistati su tutto il territorio nazionale presso le sedi dell’Inps e, se non utilizzati, possono essere rimborsati esclusivamente restituendoli presso le sedi Inps.
PROCEDURA CON VOUCHER CARTACEO
• Acquisto dei buoni da parte dei committenti
I committenti devono:
- Effettuare il pagamento dell’importo dei buoni con bollettino postale;
- Presentare all’Inps richiesta di emissione dei voucher via fax, allegando copia della ricevuta del bollettino postale attestante l’avvenuto pagamento, indicando nella richiesta la tipologia dell’azienda utilizzatrice (impresa agricola, impresa familiare o non familiare, privato) e per quale tipo di attività si ricorre al lavoro accessorio (es. lavori di giardinaggio, lavori domestici,ecc.);
- Ritirare i buoni richiesti presso la sede Inps, presentando l’originale del bollettino attestante l’avvenuto pagamento.
• Comunicazione preventiva all’Inail
Prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio, i committenti devono presentare all’Inail la comunicazione preventiva, contenente, oltre all’indicazione dei propri dati anagrafici e codice fiscale, l’anagrafica del prestatore ed il codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione, le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
• Intestazione dei buoni utilizzati
Il committente, prima di consegnare al lavoratore i buoni che costituiscono il corrispettivo dell’attività lavorativa, deve provvedere ad intestarli, compilando in ciascun buono i campi relativi al proprio codice fiscale, al codice fiscale del prestatore, al periodo della prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
• Riscossione del buono da parte del prestatore
Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso qualsiasi ufficio postale ed esibendo un valido documento di riconoscimento.
• Rimborso del voucher
Il datore di lavoro che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla sede provinciale Inps, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore a favore del datore di lavoro.