OGGETTO: L’agenzia delle Entrate, circolare n. 13 del 9/4/2009,ha fornito gli indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività di prevenzione e contrasto dell’evasione. Inoltre, vengono fornite indicazioni sull’utilizzo degli studi di settore come strumento di selezione delle posizioni “a rischio”.
SOGGETTI INTERESSATI: imprese di minore dimensioni e lavoratori autonomi (soggetti con volumi di affari e ricavi inferiori ad euro 5.164.568,00)
INDICATORI ANTI ELUSIVI: Sono stati individuati 3 indicatori per verificare una possibile presenza di evasione.
I tre indicatori sono:
· Contribuenti che presentano “indicatori” che fanno presumere un rischio di evasione pur in presenza di studi di settori congrui;
· Contribuenti con studi di settore “non congrui” e che non si sono adeguati
· Contribuenti diversi dai precedenti.
Contribuenti che presentano indicatori che fanno presumere un rischio di evasione pur in presenza di studi di settori congrui.I contribuenti che con riferimento alle annualità 2004-2005-2006-2007 presentano la coesistenza di alcuni, più selettivi indicatori di rischio, quali:
· Presenza costante di crediti Iva non giustificabili dal tipo di attività;
· Redditi costantemente bassi a fronte di ricavi crescenti;
· Presenza di perdite per più annualità che denotano situazioni apparentemente antieconomiche;
· Evidente incoerenze degli indicatori gestionali relativi al lavoro (produttività per addetto, resa oraria per addetto, ecc.) ovvero al magazzino (rotazione).
Contribuenti con studi di settore non congrui che non si sono adeguati
La circolare prevede una rilevante quota di controllo nei confronti dei contribuenti che risultano “non congrui” agli studi di settore.
Contribuenti diversi dai precedenti a rischio di evasione· Soggetti non congrui con livelli elevati di scostamento, anche si sono adeguati
· Soggetti che, pur astrattamente tenuti, non hanno presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi, indicando o meno in dichiarazione una causa di esclusione o inapplicabilità. Nel caso di indicazione, il rischio assume particolare valenza nella non ricorrenza dei requisiti per l’esclusione o inapplicabità.
· Soggetti congrui che presentano forti anomalie degli indicatori di coerenza economica previsti dagli Studi di Settore, da considerare pure ad alto rischio, al pari di quelli che presentano un trend pluriennale dei redditi dichiarati al di sotto di un livello di obiettiva plausibilità.
Con riferimento ai soggetti congrui, il comma 4-bis dell’art. 10 della L. 146/98, prevede che l’accertamento presuntivo possa essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
ammontare dei ricavi non dichiarati > 40% dei ricavi dichiarati
ammontare dei ricavi non dichiarati superiori ad euro 50.000,00