IMPORTO CREDITI | MODALITA’ DI RIMBORSO |
Fino ad Euro 10.000 |
Restano applicabili le norme previgenti: possibilità di chiedere il rimborso e/o compensazione dal primo giorno del periodo successivo a quello di maturazione del credito. |
Tra euro 10.000 ed euro 15.000 |
La compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge |
Oltre euro 15.000 |
La compensazione può avvenire solo apponendo sulla dichiarazione da cui emerge il credito un visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile. |
ESCLUSIONI: Sono esclusi dalle nuove regole i crediti di impostre diverse dall’IVA, quali, ad esempio, Irpef, Ires, e Irap. Di conseguenza per questi crediti restano applicabili le norme previgenti.
ENTRATA IN VIGORE: Le nuove regole in materia di compensazione avranno effetto dal 1.1.2010.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 1.7.2009 n. 78 (c.d. “manovra estiva 2009)