OGGETTO: l’articolo 2250 c.c. co. 7 obbliga le società titolari di un sito web a fornire al pubblico le seguenti informazioni:
· Sede della società;
· Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta, nonché numero di iscrizione;
· Capitale sottoscritto ed effettivamente versato, quale risulta dall’ultimo bilancio;
· Eventuale situazione di liquidazione successiva allo scioglimento della società;
· Eventuale unicità del socio.
SOGGETTI INTERESSATI: Le nuove norme sul sito web riguardano le società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.), e per forte assimilazione normativa, consorzi e società cooperative.
SANZIONI: Le sanzioni previste per l’assenza di informazioni richieste si applicano solamente alle società di capitali e vanno da un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.065 da applicare per ciascun componente dell’organo di amministrazione.