FINALITA’: La scheda di trasporto è un documento idoneo per individuare tutti i soggetti coinvolti per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente e favorisce le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi.
ENTRATA IN VIGORE: La scheda di trasporto entra in vigore dal 04/07/2009
DATI OBBLIGATORI DELLA SCHEDA:
· Data di compilazione;
· Denominazione, indirizzo, sede e Partita Iva del proprietario della merce: se il committente non conosce queste informazioni vanno indicati nel campo “eventuali dichiarazioni”;
· Denominazione, indirizzo, sede e Partita Iva del committente, cioè l’impresa che stipula il contratto con il vettore;
· Denominazione, indirizzo, sede e Partita Iva del caricatore, cioè l’impresa che cura la sistemazione del carico;
· Denominazione, indirizzo, sede e Partita Iva del vettore
· Numero di iscrizione del vettore all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
· Tipologia della merce, specificando le sue caratteristiche merceologiche (ad esempio sabbia, mattoni, legname, ecc) , se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi e il loro contenuto;
· Quantità della merce trasportata;
· Luoghi di carico e scarico della merce trasportata;
· Sottoscrizione del committente del trasporto o del compilatore delegato (per il quale vanno indicati anche i dati).
ESENZIONI:
· Il trasporto a collettame è esentato dall’obbligo di essere scortato dalla Scheda di Trasporto. L’esonero vale solo per i “trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti”.
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI:
· Trasporti scortati dalla CMR;
· Documenti doganali (es. DAU, documenti di transito, Carnet TIR)
· Documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati alle accise, · DDT
· Documento di cabotaggio.Per questi documenti non è necessario emettere la Scheda di Trasporto, perché i suddetti documenti sono considerati equipollenti. Per essere tali, questi documenti devono riportare le informazioni sopra descritte.
SANZIONI:
· Assenza della scheda di trasporto: fermo del veicolo
· Committenti che non compilano o forniscono al vettore una scheda incompleta o non veritiera: da 600 a 1.800 euro. Per il vettore la sanzione va da 40 a 120 euro.
· Le sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali che non compilano o non portano a bordo la documentazione equipollente