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27/11/2009
LA SCHEDA DI TRASPORTO

FINALITA’: La scheda di trasporto è un documento idoneo per individuare tutti i soggetti coinvolti per le violazioni al Codice della Strada commesse dal conducente e favorisce le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi.

ENTRATA IN VIGORE: La scheda di trasporto entra in vigore dal 04/07/2009

DATI OBBLIGATORI DELLA SCHEDA:

·         Data di compilazione;

·         Denominazione, indirizzo, sede e Partita Iva del proprietario della merce: se il committente non conosce queste informazioni vanno indicati nel campo “eventuali dichiarazioni”;

·         Denominazione, indirizzo, sede e Partita Iva del committente, cioè l’impresa che stipula il contratto con il vettore;

·         Denominazione, indirizzo, sede e Partita Iva del caricatore, cioè l’impresa che cura la sistemazione del carico;

·         Denominazione, indirizzo, sede e Partita Iva del vettore

·         Numero di iscrizione del vettore all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

·         Tipologia della merce, specificando le sue caratteristiche merceologiche (ad esempio sabbia, mattoni, legname, ecc) , se confezionata, le caratteristiche degli imballaggi e il loro contenuto;

·         Quantità della merce trasportata;

·         Luoghi di carico e scarico della merce trasportata;

·         Sottoscrizione del committente del trasporto o del compilatore delegato (per il quale vanno indicati anche i dati).

ESENZIONI:

·         Il trasporto a collettame è esentato dall’obbligo di essere scortato dalla Scheda di Trasporto. L’esonero vale solo per i “trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti”.

DOCUMENTI EQUIPOLLENTI:

·         Trasporti scortati dalla CMR;

·          Documenti doganali (es. DAU, documenti di transito, Carnet TIR)

·         Documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati alle accise, ·         DDT

·         Documento di cabotaggio.Per questi documenti non è necessario emettere la Scheda di Trasporto, perché i suddetti documenti sono considerati equipollenti. Per essere tali, questi documenti devono riportare le informazioni sopra descritte.

SANZIONI:

·         Assenza della scheda di trasporto: fermo del veicolo

·         Committenti che non compilano o forniscono al vettore una scheda incompleta o non veritiera: da 600 a 1.800 euro. Per il vettore la sanzione va da 40 a 120 euro.

·         Le sanzioni si applicano anche ai trasporti internazionali che non compilano o non portano a bordo la documentazione equipollente