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17/03/2009
CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO ANTI- CRISI”
BONUS FAMIGLIE (art. 1)

Viene confermato il riconoscimento di un bonus straordinario per i nuclei familiari.

L’unica novità introdotta è lo spostamento dei termini di presentazione della richiesta al sostituto d’imposta o all’Ente pensionistico, utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. L’adempimento andrà infatti effettuato:

·      Entro il 28.02.2009 se la richiesta è basata sulle condizioni relative al 2007;

·      Entro il 31.03.2009 se la domanda è presentata in base alle condizioni relative al 2008.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUI PREMI DI PRODUTTIVITA’ ( art. 5)

Per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000, è confermata la proroga per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2009, dell’assoggettamento ad imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di “premi di produzione”, su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000. Non è invece prorogata l’agevolazione per le somme relative agli straordinari.

ESIGIBILITA’ DIFFERITA DELL’IVA (art. 7)

L’unica novità introdotta è l’eliminazione della natura sperimentale della nuova disposizione. Pertanto la sua applicazione non sarà più limitata al triennio 2009-2011, ma diventa definitiva. Tuttavia, per l’effettiva operatività della norma, bisognerà attendere l’autorizzazione dell’UE a seguito della quale un Decreto ministeriale fisserà il volume di affari al di sotto del quale i soggetti potranno applicarla.

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE FACOLTATIVA DI BENI IMMOBILI (art. 15 co. da 16 a 23)

La legge di conversione conferma le disposizioni del decreto di rivalutazione facoltativa di beni immobili delle società ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionale. Le uniche modifiche apportate sono le seguenti:

1. l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata ridotta nelle seguenti misure:

- 7% (anziché 10%) per gli immobili ammortizzabili;

- 4% (anziché 7%) per gli immobili civili.

Ricordiamo che il decreto incentivi ha ulteriormente abbassato le suddette percentuali nelle seguenti misure:

- 3% (anziché 7%) per gli immobili ammortizzabili;

- 1,5% (anziché 4%) per gli immobili civili.

2. Il maggior valore dei beni ai fini fiscali è riconosciuto a partire dal quinto esercizio successivo, anziché del terzo (come prevedeva il decreto), a quello della rivalutazione e quindi dal 2013.

3. Si è prolungato di due anni il periodo minimo di conservazione in azienda dei beni per non perdere i benefici fiscali della rivalutazione.

DEPOSITI IVA (art. 16 co. 5)

La legge di conversione stabilisce che le prestazioni di servizio indicate alla lettera h) dell’art. 50 bis della legge iva comunitaria (lavorazioni, perfezionamento, manipolazioni usuali, ecc) relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.

OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( art. 16 co. 6 E 7)

La legge di conversione conferma le disposizioni relative agli obblighi imposti alle imprese costituite in forma societaria in materia dio posta certificata (PEC), ma offre la possibilità di costituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI REGISTRI CONTABILI E SOCIETARI ( art. 16 co. 12-bis e 12- ter)

La legge di conversione introduce il nuovo art. 2215-bis del c.c. che consente anche civilisticamente la possibilità di formare e tenere anche i libri sociali, oltre che quelli contabili, con strumenti informatici.

Le registrazioni devono però essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e le loro riproduzioni hanno lo stesso valore degli originari ai fini di legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti per la tenuta di libri e registri sono assolti mediante apposizione, ogni tre mesi dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore (o di altro soggetto delegato).

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, hanno l’efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 del c.c.

La comunicazione all’Ufficio delle Entrate degli obblighi dell’importo e degli estremi dell’avvenuto pagamento assolvono agli obblighi di bollatura della documentazione informatica.

L’ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCI PER SRL E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE (art. 16 co. da 12-quater a 12- undecies)

La legge di conversione abroga il libro soci per le Srl. Conseguentemente sono apportate le seguenti ulteriori modifiche al c.c.:

- art. 2470: l’efficacia del trasferimento di partecipazioni in Srl decorre dal momento del deposito presso il registro delle imprese e non più dal momento dell’iscrizione nel libro soci;

- art 2471: in caso di espropriazione della partecipazione sociale viene eliminato l’obbligo (per gli amministratori) di annotazione della stessa nel libro soci;

- art. 2478- bis: è eliminato l’obbligo di deposito al Registro delle imprese dell’elenco soci in sede di deposito del bilancio di esercizio;

- art. 2470: la dichiarazione che gli amministratori devono depositare al Registro delle imprese nel caso in cui viene trasferita l’intera partecipazione dell’unico socio o nel caso di mutamento della persona dell’unico socio deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale e non più dall’iscrizione della variazione nel libro soci.

E’ altresì eliminata la disposizione che prevedeva, in caso di trasferimento delle partecipazioni con sottoscrizione dell’atto con firma digitale, l’iscrizione del trasferimento stesso nel libro soci.

Le novità in esame entrano in vigore dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione. Entro tale termine gli amministratori delle Srl devono depositare presso il Registro delle imprese, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro stesso con quelle del libro soci.DEFINIZIONE INVITI AL CONTRADDITTORIO (art. 27 co. Da 1 a 3- bis)

La legge di conversione estende anche ad altre imposte indirette (INVIM, imposta di registro, imposta sulle successioni, e imposte ipotecarie) le stesse agevolazioni previste per le imposte dirette e per l’Iva, ma con una decorrenza diversa. Infatti, mentre per le imposte dirette e l’Iva è sufficiente che gli inviti al contradditorio siano emesse dal 1° gennaio 2009, per le altre imposte indirette gli stessi inviti devono essere emessi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E SRL IN TRASPARENZA (art. 27 co. 4- bis)

La legge di conversione estende anche alle srl trasparenti la disposizione che prevede che l’Ufficio competente all’accertamento neo confronti della società effettui la definizione anche del reddito attribuibile ai soci con unico atto e in loro contraddittorio.

AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PROCEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITORIO (art. 27 co.4- ter)

La legge di conversione dispone che nel caso in cui l’avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall’invito al contradditorio, le sanzioni sono ridotte della metà (1/8).

CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (art. 29, commi da 2 a 5)

Doveva partire il 28 gennaio 2009 la prenotazione telematica del formulario per ottenere il credito di imposta per le attività di ricerca già avviate alla data di entrata in vigore del decreto anti crisi.

Il nuovo testo dell’art. 29 del Dl 185/2008 a seguito della conversione in legge ha fatto unvece slittare i termini, perché è previsto che il formulario sarà modificato e dovrà essere reso disponibile entro 30 giorni dalla data di emanazione della legge (28 gennaio 2009)

A partire dal 2009 le modalità per usufruire del credito di imposta per la ricerca sono:

·      Per le attività di ricerca che risultano già avviate prima del 29 novembre 2008 le imprese inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura previta un apposito formulario ancora da approvare.

·      Per le attività di ricerca avviate a partire dal 29 novembre 2008, la compilazione del formulario ed il suo inoltro valgono come prenotazione all’accesso alla fruizione del credito di imposta. In quest’0ultimo caso, le Entrate hanno 90 giorni dio tempo per comunicare il solo diniego del bonus (previsto il silenzio- assenso).

 COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO ( art. 2- bis)

L’articolo prevede la sanzione della nullità:

·      Per le clausole contrattuali che hanno per oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o in caso di utilizzi in assenza del fido;

·      Per clausole (comunque denominate) che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per Aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma.

·      Per le clausole che prevedano una remunerazione all’istituto bancario indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi.

E’ fatta salva però la possibilità di pattuire per il servizio di messa a disposizione delle somme, un corrispettivo predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesti dal cliente.

Quanto ai contratti di affidamento già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e che prevedono, pattuizioni difformi dalle nuove norme, essi devono essere adeguati entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro fine giugno.