NEWS


torna all'elenco
02/03/2009
AUTOCERTIFICAZIONE

In merito agli ultimi aggiornamenti in fatto di privacy, stando all’ultima giurisprudenza in vigore la legge prevede un incremento della severità per coloro che, ricorrendo all’autocertificazione, commettessero omissioni, certificazioni parziali o inesatte.

L’autocertificazione presuppone che tutte le misure minime di sicurezza siano state adottate, un’eventuale mancanza in merito comporterebbe conseguenze di rilevanza penale (l’art. 483 del c.p., posto a tutela della fede pubblica documentale, punisce chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, e in atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, comminando una sanzione fino a due anni di reclusione).

Inoltre il reato poc’anzi richiamato potrebbe concorrere con un altro reato specificatamente previsto dall’art. 168 del Codice della Privacy, il quale tutela il corretto svolgimento delle attività di accertamento del Garante e punisce le “falsità delle dichiarazioni e notificazioni al Garante” con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La situazione si potrebbe aggravare ulteriormente considerato che i due reati esposti possono entrambi concorrere nel medesimo fatto comportando un aumento di pena a carico del titolare del trattamento.

In conclusione, la “semplificazione” introdotta con il recente D.L. n. 112 rappresenta una nuova misura che riduce gli adempimenti posi a carico delle imprese in materia di privacy, tuttavia l’ autocertificazione non deve essere considerata un documento autosufficiente, poiché in questo modo si va a incrementare ulteriormente il rischio d’impresa oltre all’eventuale responsabilità personale sopra esposta.Ricordando la gravità nel non aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di privacy, informiamo che entro e non oltre il 31 Marzo 2009 scade l’annuale rinnovo per l’adeguamento.

Qui sotto riportiamo un breve vademecum per agevolare a risolvere dubbi e sfatare i luoghi comuni in fatto di privacy:

1. Si ricorda che gli adempimenti di privacy sono obbligatori per tute le attività che detengono dati di terzi: per quelle che utilizzano un sistema di archiviazione elettronico (nelle modalità previste dall’art. 34, punti a-h); per quelle che adottano il semplice metodo di archiviazione cartacea (art. 35 a-c con particolare attenzione ai riferimenti all’allegato B);

2. Ottemperanze e/o autocertificazioni parziali o inesatte hanno lo stesso valore giudiziario di mancati adempimenti;

3. Gli adempimenti di privacy devono essere aggiornati con scadenza annuale entro e non oltre il 31 Marzo:  i trasgressori saranno puniti a norma di legge e trattati come inottemperanti (punto 2).