La Finanziaria dello scorso anno ha modificato le regole per la definizione della basi imponibile IRAP delle imprese, prevedendo due diversi meccanismi di calcolo a seconda della natura giuridica del soggetto passivo.
Dal periodo di imposta 2008, infatti:
- le imprese individuali e le società di persone determinano il reddito in base ai valori fiscali di alcune voci espressamente previste dalla norma;
- i soggetti IRES determinano il reddito in base ai valori contabili, senza considerare le variazioni fiscali ( salvo particolari eccezioni).
La stessa norma ha previsto anche la possibilità, per le sole imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) di optare per la determinazione della base imponibile con lo stesso metodo utilizzato dai soggetti IRES, e cioè quello dei valori contabili.
Per esercitare l’opzione occorre inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’apposito modello “COMIRAP” entro 60 giorni dall’inizio del periodo di imposta per il quale si intende esercitare l’opzione, quindi, per il triennio 2009-2012, entro il 2 marzo 2009 (il 1° marzo cade di domenica).
Ricordiamo che l’opzione comporta alcuni vincoli, e cioè:
- l’opzione è vincolante per 3 periodi di imposta, al termine dei quali è tacitamente rinnovata;
- in caso di revoca è automaticamente vincolante per un triennio la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo “naturale” dei valori fiscali;
- con l’esercizio dell’opzione, il contribuente si vincola anche a mantenere per lo stesso periodo (3 anni) il regime di contabilità ordinaria.In forza del vincolo triennale, sono ovviamente esonerati da qualsiasi adempimento i soggetti che lo scorso anno avevano esercitato l’opzione.
Nei seguenti casi particolari il termine per l’esercizio dell’opzione viene così stabilito:
- per le società di persone di nuova costituzione: entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta;
- per le imprese individuali di nuova costituzione: entro 60 giorni dalla data di inizio attività comunicata nel mod. AA9/9;
- per le società di capitali che si trasformano in società di persone e che intende continuare a determinare l’IRAP con i valori contabili: entro 60 giorni dalla data di efficacia della trasformazione ( cioè dalla data di iscrizione al registro delle imprese).