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17/02/2009
RECUPERO DEL CREDITO IVA INFRANNUALE

Riepilogo delle disposizioni relative alla richiesta di rimborso del credito IVA triennale

1) GENERALITA’

Per il recupero del credito Iva infrannuale va utilizzato il modello IVA-TR. Il modello va presentato esclusiva mente in via telematica.

2) REQUISITI PER IL RECUPERO DEL CREDITO INFRANNUALE

Per poter richiedere il recupero del credito occorre che lo stesso sia di importo superiore a € 2.582.28 e sussista uno dei requisiti qui di seguito elencati:

A) effettuazione di operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media sugli acquisti ed importazioni. A tal fine devono essere considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili.

B) effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8,8-bis e 9, DPR N. 633/72, art 41, DL n.331/93, ecc) per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate.

C) Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti/ importazioni di beni e servizi imponibili, In tale ipotesi il recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l’imposta fferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

3) MODALITA’ DEL RECUPERO

RIMBORSO

In caso di richiesta di rimborso, questo è disposto dall’Ufficio (Agenzia delle Entrate) e non direttamente dal Concessionario, come nel caso del credito IVA annuale.

 

COMPENSAZIONE

Si può anche procedere in compensazione con altre imposte, contributi e premi (mod. F24), a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui lo stesso è stato maturato. L’importo del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione nel mod. F24 concorre al raggiungimento del limite annuo di € 516.456,90.

 

PARTICOLARITA’ PER IMPRESE EDILI DI SUBAPPALTO

A seguito dell’introduzione del criterio del reverse charge per le imprese di subappalto nel settore edile, queste sono ricomprese tra i soggetti legittimati a richiedere il rimborso/ compensazione infrannuale dell’IVA a credito. Ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, a favore delle imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, il limite di € 516.456,90 è elevato a € 1.000.000,00.

 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA

Il modello va presentato esclusivamente tramite trasmissione telematica, direttamente o attraverso un intermediario abilitato. Si rammenta che il modello va presentato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Se tale termine cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato alò primo giorno feriale successivo.

5) STRUTTURA DEL MODELLO

E’ innovata anche la struttura del modello, ora suddiviso in:

·      Frontespizio

·     Modulo, comprendente i quadri TA, TB, TC, TD per l’indicazione delle operazioni attive e passive del periodo, la determinazione del credito e l’indicazione della sussistenza dei presupposti per il rimborso/ compensazione, nonché di altri dati;

·      Prospetto riepilogativo (quadro TE) riservato alla società/ ente controllante per la richiesta di rimborso/ compensazione del credito IVA del gruppo.