E’ stato convertito in legge il decreto n.185/2008 (decreto anticrisi) con alcune modifiche di rilievo rispetto alla versione del decreto stesso.
La legge di conversione ha lasciato infatti sostanzialmente invariata la normativa precedente, e quindi per chi ha completato e pagato i lavori nel 2008 non cambia assolutamente nulla.Per chi paga nel 2009 (o successivamente) i lavori effettuati, fermi restando gli altri adempimenti vigenti sinora, le uniche novità sono le seguenti:
1) viene introdotto l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate stessa entro febbraio 2009;
2) per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza.
3) Infine, con appositi provvedimenti, saranno semplificate le procedure a carico dei contribuenti e l’ENEA sarà obbligata a fornire all’Agenzia delle Entrate i dati in proprio possesso.
Si ricorda che la detrazione d’imposta del 55% introdotta dalla Finanziaria 2007 in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi volti al risparmio energetico, è stata prorogata, ad opera della Finanziaria 2009, fino al 2011.
In particolare, la detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per gli interventi:
- di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, fino ad un valore massimo di detrazione pari a 100.000€;
- su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino ad un valore massimo di detrazione pari a € 60.000;
- di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino ad un valore massimo di detrazione di € 60.000;
- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, fino ad un valore massimo di detrazione di € 30.000.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale