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10/02/2009
PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DELLA FINANZIARIA 2009

DETRAZIONI IRPEF 19% (art. 2, commi 5,6 e 7)Spese per l’aggiornamento e la formazione dei docenti

Anche per il 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l’autoaggiornamento e per la formazione.

Spese asili nido

La detrazione IRPEF del 19% riconosciuta per le spese sostenute dai genitori relativamente alle rette per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli viene riconosciuta a regime e quindi sia per le spese sostenute nel 2008 che per quelle sostenute negli anni successivi. Si rammenta, che, essendo la spesa massima riconosciuta pari ad € 632 annui per figlio, la detrazione massima usufruibile è pari al 120 (632 x 19%).

Acquisto abbonamenti per il trasporto pubblico

Anche per le spese sostenute nel 2009 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (locale, regionale o interregionale) è riconosciuta la detrazione dell’IRPEF del 19%.

Si rammenta che la detrazione spetta con riferimento ad un importo massimo di spesa pari ad € 250, a condizione che la stessa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e anche se l’acquisto è effettuato a favore dei familiari a carico.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 2, comma 15)

E’ prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2011, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

E’ prorogata anche la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di un’impresa di costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa edilizia.

L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2011, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.06.2012.

Si rammenta che la Finanziaria 2008 limitava le sopra citate disposizioni alle spese sostenute fino al 2010 ed agli interventi eseguiti fino al 2010 a condizione che la cessione/assegnazione dell’immobile si verificasse entro il 30.06.2011.

Si segnala infine che la proroga prevista dal comma in esame comporta anche l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% relativamente alle spese fatturate dall’1.1.2008 al 31.12.2011 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

 AGEVOLAZIONI PER L’AUTOTRASPORTO (art. 2, co. 3 e 4 e da 17 a 20)Contributo S.S.N. sui premi di assicurazione

E’ prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasporti in relazione al contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per responsabilità civile dei veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t, appartenenti alla categoria “euro 2” o superiore. In particolare, le somme versate nel 2008 a titolo di contributo SSN potranno essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2009 fino a concorrenza dei € 300 per ciascun veicolo (l’agevolazione riguarda tutti i tipi di veicoli aventi le caratteristiche di cui sopra, sia quelli adibiti al conto proprio che al conto terzi).

Trasporti all’interno del comune sede dell’impresa- deduzione forfetaria

Confermata anche per il 2008 la deduzione forfetaria prevista dall’art. 66, comma 5, TUIR per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha la sede l’impresa. Si rammenta che la deduzione spetta nel limite del 35% dell’importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. (La norma confermata rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto al dispositivo originario dell’art. 66, che prevedeva deduzioni forfetarie solo per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore fuori dal territorio comunale).

Trasferte, lavoro straordinario, tassa automobilistica

Per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi, la Finanziaria prevede la rideterminazione dei seguenti importi:

·         indennità percepita nel 2009 dai dipendenti per le trasferte o missioni fuori dal terriotorio comunale che non concorre a formare il reddito;

·         deduzione forfetaria per le trasferte, effettuate nel periodo di imposta in corso al 31.12.2009, dai dipendenti fuori dal territorio comunale;

·         prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti nel 2009 che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;

·         credito di imposta collegato alla tassa automobilistica pagata per il 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t utilizzato per l’attività di trasporto merci.

L’ammontare dei predetti importi nonchè le specifiche disposizioni attuative sono demandate ad appositi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.