Soggetti interessati:
1) le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
2) le società in liquidazione ordinaria;
3) le società sottoposte a procedure concorsuali, sempre che permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice Civile.
La tassa non è dovuta:
1) dalle società cooperative e di mutua assicurazione (in quanto disciplinate in titoli diversi dal Libro V del Codice Civile);
2) da consorzi che non hanno assunto la forma societaria;
3) dalle società di capitali dichiarate fallite;
4) in caso di trasferimento della sede con l’attribuzione di nuova partita Iva.
Modalita’ di versamento
La tassa annuale, di natura forfettaria, è dovuta indipendentemente dal numero di libri e pagine sottoposti a bollatura durante l’anno solare. L’importo da versare varia a seconda dell’ammontare del capitale sociale esistente al 1° Gennaio dell’anno cui si riferisce il versamento e, pertanto, per il 2009 sarà pari a:
· Euro 309,87 se il capitale sociale al 1° Gennaio 2009 è inferiore o pari a Euro 516.456,90
· Euro 516,46 se il capitale sociale al 1° gennaio 2009 è superiore a euro 516.456,90
Il versamento di quanto dovuto per il 2009 deve essere effettuato:
· Entro il 16 marzo 2009;
· Tramite il modello F24 indicando nella Sezione Erario il codice tributo “7085” e l’anno di riferimento “2009”
La fotocopia del modello F24 dovrà essere esibita al Registro delle Imprese o al Notaio ogni volta che si richiederà una vidimazione di libri successivamente al 16 Marzo 2009.
Le società di capitali che si sono costituite o si costituiranno nel corso del 2009 sono tenute a:
· Versare la tassa annuale esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all’Ufficio del Registro di Roma- Tasse Concessioni Governative;
· Presentare l’attestazione di tale versamento all’Ufficio delle Entrate al momento della dichiarazione di inizio attività.
Si ricorda che la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali può essere compensata nel Modello F24 con gli eventuali crediti compensabili. In tal caso il Modello F24 deve essere, comunque, presentato anche se con saldo finale pari a zero.