Lunedì 16 marzo i contribuenti Iva per i quali la dichiarazione annuale relativa al 2008 si chiude con un saldo a debito devono effettuare il relativo versamento. Dopo tale data, solo i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva inserita nel modello Unico 2009 possono rinviare il pagamento senza sanzioni, versando però, entro le scadenze previste per i pagamenti di Unico 2009, con lo 0.40% mensile a titolo di interessi per il differimento.
Non può, invece, rinviare il pagamento chi è tenuto a presentare la dichiarazione Iva autonoma, separatamente dall’unico 2009, anche se resta salva la possibilità di rateizzare il versamento.
L’Iva 2009 in forma autonoma
Devono presentare la dichiarazione Iva separatamente dall’Unico 2009:
· Le società di capitali e gli enti soggetti a Ires, con esercizio a cavallo, nonché le società di persone o altri soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo di imposta chiuso prima del 31 dicembre 2008;
· Le società controllanti e controllate con liquidazione dell’Iva di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno;
· I soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni, tenuti ad inserire nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, eccetera, che abbiano partecipato nel 2008 alla liquidazione dell’Iva di gruppo;
· I curatori fallimentari e i commissari liquidatori per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
· I rappresentanti fiscali, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti non residenti;
· I non residenti che si sono identificati direttamente in Italia;
· I soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione del modello Iva 2009, tenuti a presentare tale dichiarazione per conto dei soggetti estinti a seguito di tali operazioni;
· Altri contribuenti (ad esempio, i venditori porta a porta) non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi e dell’Irap.
Per questi contribuenti il termine del 16 marzo è tassativo, salva la possibilità di rateizzare il versamento del saldo Iva, con gli interessi dello 0.50% mensile.