I contribuenti che pagano in ritardo il saldo Iva per il 2008, in scadenza il 16 marzo 2009, possono avvalersi del ravvedimento “breve” , entro i 30 giorni successivi alla scadenza, cioè entro il 15 aprile 2009, o del ravvedimento “lungo”, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Quest’anno, a partire dal 29 novembre 2008, il ravvedimento spontaneo è diventato più “leggero”: le sanzioni applicabili per i tardivi o omessi versamenti sono state ridotte (articolo 16, Dl 185/2008).
In caso di ravvedimento, la riduzione della sanzione del 30% a un ottavo del minimo (3,75%) è passata ad un dodicesimo del minimo, pari a 2,5% e quella a un quinto del minimo (6%) è passata ad un decimo del minimo, pari al 3%.
In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto, il contribuente deve pagare:
· L’interesse del 3% annuo calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso;
· La sanzione del 2,5% (un dodicesimo del 30%) in caso di ravvedimento “breve”;
· La sanzione del 3% (un dodicesimo del 30%) in caso di ravvedimento “lungo”.
I contribuenti che presentano i conti Iva del 2008 con Unico 2009, e che saltano la scadenza del 16 marzo, possono spostare il pagamento, ed eventualmente rateizzarlo, insieme o separatamente, alle altre somme dovute a saldo 2008 o in acconto 2009 relative a Unico 2009, in scadenza al 16 giugno 2009.
Per lo spostamento è dovuto l’aumento dello 0.40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo.
Il reato di omesso versamentoIl 29 dicembre 2008 è scattato il rischio di sanzione penale a carico dei contribuenti che hanno omesso versamenti Iva relativi al 2007, di importo superiore a 50mila euro. Il momento nel quale si consuma il reato è individuato nell’omesso versamento Iva “dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo” cioè entro il 27 dicembre.
Per gli omessi versamenti Iva relativi all’anno 2008, che risultano dalla dichiarazione, modello Iva 2009, da presentare entro il 30 settembre 2009, la sanzione penale sarà perciò applicabile ai reati di omesso versamento di importo superiore a 50mila euro consumati entro lunedì 28 dicembre.